Inammissibilità in appello di nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio – Nuove mere difensive ammissibili – Cassazione sez. Tributaria sentenza 20 aprile 2012 n. 6218

 

La sentenza conferma la inammissibilità di proporre, in appello, nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio(principio di iura novit curia). La Suprema Corte ritiene ammissibili invece nuove mere difese. Pertanto risultano consentite, nel secondo grado di giudizio. Infatti l’art. 57 del D.Lgs. 546/92 e 112 c.p.c.  preclude non la proposizione di nuove questioni, ma la proposizione di nuove domande od eccezioni in appello e tale divieto non trova applicazione alle eccezioni rilevabili d’ufficio, come risultano essere tutte quelle non siano per legge riservate espressamente o implicitamente alla parte. Inoltre la norma non è preclusiva di mere difese, quelle cioè che consistono non nella deduzione di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti fatti valere dalla controparte, ma nella negazione dei fatti costitutivi dalla controparte dedotti o nella negazione dell’efficacia giuridica ad essi ascritta. Pertanto viene ritenuto ammissibile il richiamo in appello di una diversa norma applicabile è consentita purché pertinente al <<thema decidendum>>

 Con tale sentenza, quindi, viene enunciato un ulteriore principio con cui si ammette la prospettazione in appello, in relazione a fatti pacifici, di profili giuridici diversi od ulteriori rispetto a quelli sollevati in primo grado, trattandosi non di eccezioni in senso stretto, ma di semplici difese. Ribadendo al contempo la piena applicabilità del principio di <<ius novorum>> in appello, nella stretta accezione appena chiarito.

 Altra conferma del principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione che statuisce che non ricorre, ex art. 57 Dlgs. 546/92 e art. 112 c.p.c., il vizio di omessa pronuncia, la mancata considerazione di un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (vedasi anche Cass. Sez. I 08 marzo 2007 n. 5351)