AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 gennaio 2021, n. 12
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Incarico di Commissario Straordinario svolto dal dipendente/socio – tassazione del compenso in capo alla Società
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Società (di seguito, “Società o “Istante”) ha per oggetto la fornitura di servizi di consulenza ad imprese ed enti (pubblici e privati), in particolare nell’ambito di interventi e progetti di finanza straordinaria, servizi di assistenza nell’elaborazione e attuazione di strategie aziendali, assistenza per lo svolgimento di indagini conoscitive di natura finanziaria e societaria ed assistenza in materia immobiliare relativamente ad operazioni di finanza immobiliare, alla valutazione, gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari, a studi di fattibilità e ricerche di mercato in relazione a tale oggetto.
La Società conduce le descritte attività avvalendosi dei propri dirigenti e del personale diretti e coordinati dai primi.
L’Istante precisa che, nell’ambito della propria organizzazione, opera il dott. Tizio (di seguito “Dirigente”‘), dottore commercialista iscritto nell’apposito Albo, con qualifica di dirigente in forza di un contratto di lavoro dipendente, titolare anche di una minima percentuale di partecipazione (0,03 per cento) al capitale della Società, senza rivestire ruoli di amministratore.
Viene rappresentato che il Regolamento Aziendale, parte integrante del contratto di assunzione e delle condizioni di svolgimento delle prestazioni di lavoro dipendente, prevede al punto C.l.c. “Doveri professionali, che “Non è consentito ai Dipendenti svolgere altre attività professionali rispetto a quelle assegnate allo stesso dalla Società, salvo espressa autorizzazione di uno dei Soci e del Talent Partnef.
In sede di documentazione integrativa, inoltre, l’Istante ha prodotto il Regolamento dei Soci dal quale risulta che:
– i Soci sono titolari di partecipazioni della Società con obbligo di prestazioni accessorie (par. 3.1.1.) e, fermo quanto previsto dallo Statuto, esercitano la loro attività in esclusiva per la Società ed a favore dei clienti di questa;
– i benefici economici derivanti dall’assunzione, da parte dei Soci, di incarichi nell’ambito di collegi sindacali, consigli di amministrazione e organismi di vigilanza e incarichi di docenza, universitaria e non, e di altri incarichi di natura similare sono riversati dal Socio alla Società (par. 3.2.1).
La Società istante evidenzia che “in ragione di tale esclusiva e comunque del fatto che le attività professionali dei dipendenti verso l’esterno derivano dall’assegnazione di stesse da parte della Società ed integrano l’assolvimento delle mansioni del contratto individuale di lavoro dipendente, i benefici economici derivanti dall’assunzione di incarichi nell’ambito di collegi sindacali, consigli di amministrazione e organismi di vigilanza e di incarichi di docenza, universitaria e non, e di altri incarichi di natura similare appartengono fin dall’origine alla Società ” Pertanto, detti benefici devono “intendersi attribuiti ed essere “corrisposti alla Società medesima.
L’Istante fa presente che il Dirigente è stato nominato componente del “collegio commissariale” della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata ammessa la Società Alfa S.p.A., con decreto gg/mm/aaaa del Ministro per lo Sviluppo Economico (MISE). La predetta nomina ha riguardato anche altre società appartenenti al Gruppo della medesima società.
L’Istante precisa che l’organo commissariale composto da tre commissari è stato estratto a sorte nell’ambito di professionisti appartenenti a tre gruppi di categorie professionali – commercialisti, avvocati ed “executive” – previamente selezionati dalla Commissione di esperti nominata con decreto ministeriale gg/mm/aaaa del predetto Ministero.
L’Istante rappresenta che il Dirigente, facente parte del gruppo dei candidati ” executive”, aventi le caratteristiche professionali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto 10 aprile 2013, n. 60, emanato dal MISE di concerto con il Ministro della Giustizia, “ovvero connotate dal requisito esperienziale … (esperienza complessiva di almeno cinque anni… “), è risultato soddisfare “perfettamente” tale requisito:
– ” in ragione della sua qualifica di dirigente” della Società e,
– “in ragione dei progetti svolti in tale sua qualità per la Società come descritto nella sua candidatura all’incarico di Commissario Straordinario”, nella quale il Dirigente ha dichiarato che avrebbe potuto “contare sul supporto diretto ed indiretto del network professionale nazionale ed internazionale di Beta, mettendo al servizio della Procedura la competenza e l’esperienza specifica dei nostri professionisti, senza oneri addizionali per la Procedura, riducendo quindi in misura significativa i costi della Procedura stessa a vantaggio della continuità d’impresa e del ceto creditorio nel complesso”.
L’Istante rappresenta che nello svolgimento dell’attività di Commissario Straordinario, il Dirigente si è avvalso di un team di tre dipendenti della Società, che lo hanno assistito intervenendo direttamente nell’espletamento dell’incarico al quale era stato preposto.
Con documentazione integrativa spontanea del 5 gennaio 2022, l’Istante ha trasmesso una dichiarazione sottoscritta dal Dirigente con la quale ribadisce che “in forza degli obblighi, statutari, regolamentari e contrattuali che impongono di svolgere la propria attività lavorativa in via esclusiva per la società”, i compensi relativi alle attività di Commissario Straordinario di Alfa e delle altre società del Gruppo ” competono e sono quindi da attribuirsi unicamente” all’Istante.
Inoltre, il Dirigente dichiara che “detti compensi saranno versati dalle Società amministrate direttamente sul conto corrente” della Società istante, “presso cui il sottoscritto risulta essere assunto come dipendente e presso cui riveste la qualifica di dirigente”.
Pertanto, “il sottoscritto risulta obbligato a comunicare alle predette società amministrate le coordinate bancarie” della Società istante, “alfine di consentire che il pagamento dei compensi maturati avvenga direttamente a beneficio della Società.
Ciò posto, con riferimento ai compensi per l’attività di Commissario, la Società fa presente che il MISE avrebbe disposto la liquidazione di un acconto per le attività svolte dall’apertura della procedura fino al gg/mm/aaaa (provvedimento del gg/mm/aaaa) e disporrà la liquidazione di un acconto per le altre società del Gruppo ammesse alla procedura.Tenuto conto che, per quanto sopra illustrato, detti benefici devono intendersi attribuiti ed essere corrisposti alla Società,l’Istante chiede chiarimenti sul corretto trattamento tributario da applicare, ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’Iva e delle eventuali le ritenute di acconto, alle somme spettanti quali compenso per l’attività svolta da parte del suo Dirigente in qualità di componente del ” collegio commissariale”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’Istante, nel caso di specie, i contenuti del Regolamento Aziendale, cui il contratto dirigenziale fra la Società e il dipendente fa rinvio, danno prova documentale della non appartenenza dei compensi al Dirigente.
Pertanto, posto che il Dirigente risulta nominato Commissario Straordinario della procedura, ma gli emolumenti relativi a tale incarico remunerano le prestazioni assicurate dall’organizzazione d’impresa della Società ed appartengono a quest’ultima, l’Istante ritiene che il pagamento di detti compensi debba essere escluso dal prelievo delle ritenute in acconto sui redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 23 e 24, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o sui redditi di lavoro autonomo di cui al successivo l’articolo 25, trattandosi di proventi che la Società, datrice di lavoro del Dirigente, consegue in regime d’impresa. Tali proventi, così conseguiti, entreranno a far parte del reddito d’impresa soggetto ad Ires e del valore della produzione soggetto ad Irap, dell’Istante.Ai fini dell’Iva, la Società ritiene che i compensi in questione, remunerando una prestazione di servizi di gestione resi dalla Società, attraverso la propria organizzazione, nei riguardi delle società ammesse alla procedura, per mezzo del proprio Dirigente e del personale dedicato alle attività relative, debbano essere dalla stessa fatturati con aliquota ordinaria, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Il decreto interministeriale 10 aprile 2013, n. 60 del 2013 (“Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 “), dispone, all’articolo 2, comma 2, lettera b), che i commissari straordinari sono scelti tra persone in possesso di «diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-frnanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente».
Nel caso di specie, ai fini della candidatura (allegata all’istanza) presentata per l’incarico di componete commissariale, il Dirigente ha dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3 del citato decreto interministeriale n. 60 del 2013, precisando di aver maturato un’esperienza di oltre cinque anni in funzioni di direzione aziendale presso la Società in qualità di dirigente e socio.
Il Dirigente ha dichiarato, altresì, di essere specificamente idoneo all’incarico, sia per aver maturato una significativa esperienza nella gestione della crisi d’impresa, sia per aver svolto diversi incarichi professionali, sempre in qualità di advisor, nel settore delle grandi opere infrastrutturali e delle concessioni, costruzioni generali di ingegneria e general contracting, allegando, a tal fine, le credenziali maturate presso la Società nel settore constructions/engineering.
Nel caso prospettato, l’incarico di componente del collegio commissariale è attribuito necessariamente al Dirigente persona fisica che, tuttavia, ha dichiarato espressamente in sede di candidatura che nello svolgimento dell’incarico, la procedura commissariale “avrebbe potuto contare sul supporto diretto ed indiretto del network professionale nazionale ed internazionale di Beta”, sulla ” competenzà e “esperienza specifica” dei professionisti Beta, “senza oneri addizionali per la Procedura, riducendo quindi in misura significativa i costi della Procedura stessa a vantaggio della continuità d’impresa e del ceto creditorio nel complesso”.
Ed infatti, secondo quanto rappresentato, nello svolgimento della predetta attività commissariale, il Dirigente “si è avvalso di un team da tre risorse professionali dipendenti della Società, che lo hanno assistito intervenendo direttamente nell’espletamento dell’incarico al quale era stato preposto”.
A conferma di tale circostanza, i relativi “compensisaranno versati dalle Società amministrate direttamente sul conto corrente” intestato alla Società istante.
Ciò posto, sulla base di quanto rappresentato ed esposto, stante la clausola di “esclusività” della prestazione lavorativa del Dirigente a favore della Società istante e della circostanza che nel caso di specie i predetti compensi sono versati direttamente a favore della stessa, si ritiene che dette somme siano irrilevanti ai fini Irpef in capo al Dirigente e, conseguentemente, escluse dall’applicazione della ritenuta d’acconto di cui all’articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tali somme concorreranno, invece, alla formazione del reddito in capo alla Società e rileveranno ai fini dell’Ires, dell’Irap e dell’Iva, con relativo obbligo di fatturazione.Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.