MINISTERO del LAVORO – Decreto ministeriale del 21 marzo 2023
Incentivi al posticipo del pensionamento
Art. 1
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalità di attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i lavoratori dipendenti, di cui all’art. 1, comma 286, della predetta legge, che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
3. A seguito dell’esercizio della facoltà di rinuncia di cui al comma 2, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a partire dalla prima decorrenza utile per il trattamento di pensione anticipata flessibile. Se la facoltà di rinuncia è esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
4. L’importo dei contributi non versati è interamente corrisposto al lavoratore. Le somme corrisposte a tale titolo al lavoratore sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
5. La corresponsione al lavoratore dell’importo dei contributi non versati cessa in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.
6. La facoltà di cui al comma 2 ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, in essere o successivi, e può essere esercitata una sola volta in qualunque momento successivo alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile. Detta facoltà è revocabile. In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo mese di paga successivo al momento in cui la revoca stessa è esercitata.
7. La facoltà di cui al comma 2 riguarda esclusivamente i contributi pensionistici dovuti in relazione ai periodi di lavoro effettuati dopo la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile.
8. In caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua ad essere riconosciuta, qualora previsto dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Art. 2
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui al presente decreto ne dà comunicazione all’INPS.
2. L’INPS provvede a certificare al lavoratore, dandone comunicazione al datore di lavoro, il raggiungimento dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile entro trenta giorni dalla richiesta o dall’acquisizione della documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisita la certificazione di cui al comma 2, effettua gli adempimenti ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, e procede all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate.
4. L’INPS provvede alla predisposizione delle istruzioni operative volte a specificare gli aspetti tecnici e procedurali della normativa introdotta dall’art. 1, commi 286-287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
5. In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’INPS ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro nei termini di cui al comma 2.
6. L’INPS provvede alle attività previste dal presente decreto mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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