La legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016) con i comma da 308 a 310 dell’articolo 1 ha stabilito l’esonero contributivo per i datori di lavoro fino a un importo massimo di € 3.250 annui per tre anni al fine di favorire forme di occupazione stabile. Tali agevolazioni sono previste, in particolare, per favorire l’assunzione di giovani neo diplomati entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro
Incentivo per l’assunzione di giovani in alternanza scuola-lavoro
L’agevolazione, in commento, viene riconosciuta ai datori di lavoro privati che assumono studenti i quali abbiano terminato il percorso di studi da non più di 6 mesi e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno:
- 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, legge n. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
- 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L’agevolazione di cui sopra trova applicazione anche ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
I rapporti di lavoro agevolati
Le assunzioni agevolate sono quelle effettuate nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Inoltre il contratto di lavoro deve essere a tempo indeterminato è può avvenire anche con contratto di apprendistato. Tale agevolazioni sono escluse per i contratti di lavoro domestico e quelli relativi a operai del settore agricolo. Dalla formulazione letterale della norma si evince che nel settore agricoltura, la preclusione opera solo per i lavoratori con qualifica di operaio pertanto, come già si è pronunciato l’INPS con riguardo all’esonero triennale, l’agevolazione dovrebbe invece essere riconosciuta per l’assunzione di impiegati.
Durata ed entità dell’incentivo
Il contributo spettante ai datori di lavoro privati è stabilito nella misura massima di € 3.250,00 annui per una durata massima di trentasei mesi. L’esonero non si applica ai contributi e ai premi dovuti all’INAIL.
L’esonero attiene solo alla misura dei contributi dovuti dal datore di lavoro, pertanto la quota a carico del lavoratore è dovuta per intero, per questi è salvaguardato però il trattamento pensionistico futuro in quanto, pur a fronte di un versamento ridotto, l’aliquota di computo resta fissata in misura pari a quella dei lavoratori non agevolati.
requisiti per beneficiare dell’esonero e limiti di finanziamento
L’esonero spetta a domanda del datore di lavoro, entro i seguenti tetti di finanziamento annui:
- 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
- 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
- 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
- 84 milioni di euro per l’anno 2020;
- 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
- 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.
L’INPS monitorerà le domande presentate e le accoglierà solo fino al rispetto delle risorse finanziarie annualmente stabilite, respingendo quelle che non trovano capienza nel finanziamento. Le domande potranno quindi essere accolte in base all’ordine cronologico delle assunzioni.
Proroga del beneficio per le assunzioni con contratto di apprendistato di base e di alta formazione
Per agevolare la stipula dei contratti di apprendistato di base per il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca, che non hanno incontrato il favore di datori di lavoro, con l’art. 32 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, era stato previsto, per le assunzioni effettuate nel periodo dal 24.9.2015 al 31.12.2016, trovassero applicazione i seguenti benefici:
- esonero dal versamento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (ticket di licenziamento) di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
- l’aliquota contributiva del 10% è ridotta al 5%;
- è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento ASpI (1,31%) e del contributo aggiuntivo dello 0,30%, previsto dall’art. 25 della legge n. 845 del 1978.
Gli incentivi sopraelencati non si applicano agli apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo per i quali, per un ulteriore anno, continuano ad applicarsi i contributi nella misura previsti per gli apprendisti.
La Legge di Bilancio 2017 proroga la concessione dei benefici alle assunzioni dei medesimi soggetti effettuate fino al 31 dicembre 2017.