Incentivi all'occupazione: limiti dimensionali e revoca dell'agevolazione - Cassazione sentenza n. 21546 del 2013La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 21546 depositata il 20 settembre 2013 intervenendo in tema di incentivi fiscali ha statuito che l’impresa di servizi non ha diritto alle agevolazioni fiscali quando occupa più di novantacinque dipendenti. Il requisito dimensionale di duecentocinquanta unità riguarda aziende che svolgono attività in altri settori. 

La Vicenda ha riguardato una società per azioni a cui era stato revocato l’incentivo fiscale erogato mediante credito d’imposta, attribuitole ai sensi dell’articolo 4 della L. n. 449/97. La motivazione della revoca era costituita dalla mancanza del requisito soggettivo della piccola e media impresa avendo più di novantacinque dipendenti. L’Ufficio finanziario ha anche rilevato l’eccedenza del credito revocato in rapporto al limite massimo fissato per legge.
La società contribuente avverso il provvedimento di revoca emesso dall’Agenzia delle Entrate ricorreva in Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici non accoglievano le doglianze del ricorrente ritenendo corretto il comportamento e la motivazione del provvedimento di revoca.
Il contribuente propone, avverso la decisione del giudice di prime cure, ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello confermano in toto la sentenza di primo grado.
La società decide di ricorrere contro la decisione dei giudici di merito alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza. 

Gli Ermellini  hanno respinto il ricorso della società ricorrente confermando definitivamente il verdetto della Commissione Regionale. I giudici di legittimità osservano nelle motivazioni che la ricorrente essendo imprese fornitrici di servizi a cui risulta applicabile il D.M. 27-10-1997 che ha provveduto a fissare la data di decorrenza per l’applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e a rideterminare i relativi limiti dimensionali. 

Per cui nel caso di specie, il suddetto D.M. ha stabilito (in articolo unico) che “ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall’anno 1997”; e che, con riferimento alle imprese fornitrici di servizi, é definita piccola e media l’impresa che ha meno di 95 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all’articolo 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. Il fatto che – come obiettato dalla contribuente – la norma si riferisca direttamente alle agevolazioni di cui alla L. n. 488 del 1992 “non osta – precisa la Corte – all’applicazione della stessa nel caso di specie”.