AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 12 febbraio 2019, n. 4
Incentivi fiscali all’investimento in PMI innovative – art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221; art. 4 decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33
L’articolo 27 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede un regime di esenzione fiscale e contributiva del reddito di lavoro dipendente derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari (o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari) nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di strumenti finanziari emessi dalle start up innovative e/o dagli incubatori certificati.
Il comma 1 della citata disposizione circoscrive l’applicazione dell’incentivo al “reddito di lavoro derivante dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative…e degli incubatori certificati…ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (…)”. La circolare n. 16/E del 2014, par. 3.1.2 annovera tra i beneficiari dell’incentivo gli “amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi” delle start-up innovative e degli incubatori certificati, come individuati dal comma 1 della norma richiamata.
Detto vincolo soggettivo, oltre a risultare chiaramente dalla formulazione letterale della disposizione, sembra evincersi dalla lettura degli atti parlamentari correlati all’entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cfr. relazione illustrativa all’articolo 27 e RT al ddl. di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, A.S. 3533; nota di lettura del servizio bilancio del Senato, novembre 2012, n. 141) e riflette la filosofia posta alla base dell’intero provvedimento di cui al d.l. n. 179 del 2012, che è quella di favorire “la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, fornendo alle “start up innovative e agli incubatori certificati il necessario strumento per favorire la fidelizzazione e l’incentivazione del management” (cfr. relazione al ddl di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, A.S. 3533).
La medesima filosofia ispira l’estensione disposta dal d.l. n. 3 del 2015 alle PMI innovative (di alcune) delle misure agevolative già riconosciute alle start up innovative, alle quali sono applicabili, mutatis mutandi, gli stessi principi.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’offerta nel 2018 di stock option emesse da una PMI innovativa iscritta nell’apposito registro nel 2017, venga effettuata non in favore di un proprio dipendente, ma di un dipendente della società controllata dalla PMI innovativa, la mancanza di un rapporto di lavoro tra il lavoratore e la PMI innovativa rende inapplicabile l’agevolazione in argomento, con la conseguente rilevanza fiscale – nel periodo di imposta di esercizio del diritto di opzione – del reddito di lavoro dipendente derivante dalla differenza tra il valore delle stock option alla data di esercizio del diritto ed il prezzo corrisposto dal dipendente
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