AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2020, n. 274
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero – Articolo 44 del DL n. 78 del 2010 – Ricercatore con figli minorenni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, cittadino italiano, residente in Svizzera e regolarmente iscritto all’AIRE, laureato in Biotecnologie Molecolari svolge attività di ricerca presso un’azienda farmaceutica.
L’Istante vuole accettare un’offerta di lavoro di ricerca di un’azienda italiana e rientrare in Italia con tutta la sua famiglia (moglie e due figli minorenni) ad aprile 2020, ivi prendendo la residenza.
Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere se può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del DL n. 78 del 2010, a decorrere dall’anno di imposta 2020.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione di cui al citato articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010, in quanto ha svolto attività di ricerca all’estero presso un centro di ricerca di una società privata per più di due anni e continuerà a svolgere attività di ricerca in Italia presso un’altra società privata.
L’Istante, inoltre, ritiene di aver diritto di beneficiare dell’agevolazione in esame per undici anni di imposta avendo due figli minorenni fiscalmente a carico.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che trovano applicazione, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, «ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del comma 3, «Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Il successivo comma 3-ter del citato articolo 44 dispone inoltre che, per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui al citato comma 1 si applicano «(…)nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente (…), e nei dieci periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.».
Come precisato con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi, in base a quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Sempre nella citata circolare n. 17/E del 2017, è stato chiarito che “per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22)”.
Con riferimento al caso di specie, nel presupposto che l’Istante trasferisca la residenza in Italia nel periodo d’imposta 2020 per svolgere l’attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata, a ciò deputata, si ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina de qua, può beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del d.l. n. 78 del 2010 – come modificato dall’articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i cinque periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia (cfr. articolo 44, comma 3, d.l. n. 78 del 2010).
Lo stesso qualora, come riferito in istanza, abbia almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, può usufruire della citata agevolazione per l’anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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