AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 settembre 2020, n. 341
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Incentivi fiscali per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero – Articolo 44 del DL n. 78 del 2010
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Tizio (di seguito, “Istante”), cittadino italiano, dichiara di essere laureato e di svolgere l’attività di ricercatore dal 2016 per il GRUPPO ALFA in Belgio.
Il GRUPPO ALFA è un gruppo di riflessione (think tank) politico-economico internazionale che opera nella forma dell’associazione internazionale no profit, il cui scopo sociale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca. In virtù dello Statuto del GRUPPO ALFA, l’Istante dichiara che lo stesso ha natura di centro di ricerca Pubblico. Gli Stati europei, tra cui vi è anche lo Stato Italiano, sono i primi finanziatori del centro stesso.
L’Istante riferisce di aver trasferito la residenza in Belgio dal 2015 e che in qualità di persona fisica fiscalmente residente in Belgio, ha presentato la dichiarazione dei redditi persone fisiche in conformità alle disposizioni fiscali del Regno del Belgio.
Il contratto di ricerca è stato rinnovato di anno in anno fino 31 dicembre 2019; con documentazione integrativa presentata su richiesta della scrivente, l’ Istante ha dichiarato che i giorni di presenza annuali in Belgio sono stati 355 per l’anno 2016, 333 per l’anno 2017, 329 per l’anno 2018 ed infine 322 per il 2019, precisando che l’attività lavorativa presso il GRUPPO ALFA prevedeva contrattualmente la presenza fisica nella sede estera.
Inoltre, nei periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, ha collaborato con la Fondazione BETA italiana, in qualità di ricercatore.
Nel 2017 e 2018 l’ Istante ha, inoltre, collaborato come ricercatore con l’Università ZETA italiana. Al riguardo, con documentazione integrativa, ha dichiarato che i giorni di lavoro in Italia sono stati: 10 nel 2016; 32 nel 2017; 26 nel 2018; 33 nel 2019.
Per le collaborazioni svolte a favore della Fondazione BETA e l’Università ZETA italiana sono state presentate le dichiarazioni dei redditi in Italia.
L’ Istante rappresenta di non essersi mai iscritto all’AIRE.
Tanto premesso, l’ Istante riferisce di voler svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia trasferendo la residenza a partire da gennaio 2020 per lavorare come assegnista di ricerca all’Università ZETA italiana e collaborare, come libero professionista a Partita Iva, con gli altri centri di ricerca, in particolare la Fondazione BETA e il GRUPPO ALFA.
Al riguardo precisa che l’attività verso il committente estero GRUPPO ALFA sarà svolta in Italia, poiché la tipologia di lavoro non richiederà più la presenza fisica del ricercatore nella sede del Committente situata all’estero. Ne consegue che il reddito prodotto in Italia verso il residente estero (GRUPPO ALFA) sarà tassato nel territorio dello Stato Italiano ai sensi dell’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Belgio.
Con documentazione integrativa presentata su richiesta della scrivente, l’Istante ha, tra l’altro:
– prodotto copie delle dichiarazioni dei redditi presentate presso l’autorità fiscale estera, dichiarando al riguardo che il Belgio ha trattato i redditi prodotti in Italia negli anni 2016, 2017, 2018 come “exonérés sous réserve de progressivité“, ovvero come esonerati e solo conteggiabili ai fini del calcolo della progressività;
– dichiarato, in merito ai rapporti organizzativi con il GRUPPO ALFA, che le attività di ricerca verranno svolte per sei giorni al mese presso gli uffici di GRUPPO ALFA all’estero e per il resto del tempo dalla sua abitazione di … (ITALIA).
Tutto ciò premesso, l’ Istante chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di fruire, a decorrere dal periodo d’imposta 2020, dell’agevolazione prevista dall’articolo 44 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’ Istante ritiene di essere in possesso dei requisiti di legge per poter beneficiare del regime fiscale speciale di cui al citato articolo 44.
Pertanto ritiene che, trasferendo la residenza a partire dall’anno 2020 e per almeno i quattro periodi di imposta successivi, il reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo prodotta in Italia (come sopra evidenziata) ex art. 53 e seguenti del TUIR, potrà concorrere alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
L’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero. La citata disposizione è stata oggetto di modifiche normative, operate dall’articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in vigore dal 1° maggio 2019, e convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che trovano applicazione, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, «ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo di imposta 2020.
Il comma 1 del citato articolo 44 prevede che « Ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato».
Ai sensi del comma 3, « Le disposizioni (…) si applicano (…) nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».
Come precisato con circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 1.2, per quanto concerne i requisiti soggettivi, in base a quanto disposto dall’articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
b) essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
c) aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
d) svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della “fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.
Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione in commento, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Per quanto riguarda il requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, la norma precisa che la stessa si applica ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, il quale considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
La disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.
Sempre nella citata circolare n. 17/E del 2017, è stato chiarito che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori.
Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (Cfr. circolare 8 giugno 2004, n. 22). A mente del successivo comma 3- quater del citato articolo 44, introdotto dal richiamato articolo 5 del d.l. n. 34 del 2019, « I docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» (ossia, nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento).
Con riferimento al caso di specie, laddove l’ Istante sia in grado di comprovare su base convenzionale di aver avuto effettivamente la residenza in Belgio negli anni di imposta 2018 e 2019, e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina de qua (tra le quali, quella di aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università, non oggetto di controllo in questa sede), lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (come modificato dall’articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), a decorrere dall’anno di imposta 2020.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che, come precisato con circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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