La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25526 depositata il 13 novembre 2013 intervenendo in tema di potere autonomo delle casse previdenziali ha statuito che l’assunzione della carica di socio accomandatario di una s.a.s. determina l’incompatibilità dell’esercizio della libera professione di dottore commercialista, per cui la Cassa previdenziale è legittimata ad annullare le annualità contributive in cui ha ricoperto per anni la carica di socio accomandatario in una sas.
La vicenda ha riguardato un iscritto alla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti, il quale aveva ricoperto, in violazione delle norme professionali, la carica di socio accomandatario di una s.a.s. risponde personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali e nel proprio agire spende il nome della società.
Al professionista venivano annullate le annualità contributive dal 1983 al 1998, aveva contestato in primis il fatto che la sua carica fosse meramente formale e che, nella sostanza, le mansioni svolte all’interno della società fossero tipicamente attinenti alla sua attività professionale (amministrazione del patrimonio aziendale, consulenza contabile e fiscale), come attestato da parcelle nelle quali veniva indicato il contributo integrativo dovuto.
Il professionista avverso tale decisione della cassa di previdenza ricorreva al Tribunale il quale respingeva la domanda. Il professionista impugna la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello che, però, conferma la sentenza di primo grado e la legittimità dell’operato della Cassa previdenziale.
Avverso la decisione dei giudici di appello il commercialista proponeva la cassazione della sentenza inanzi alla Corte Suprema affidandosi a tre motivi di doglianza.
Gli Ermellini hanno rigettato il gravame del commercialista ritenendo assolutamente legittima la pronuncia con la quale la Corte d’appello ha ritenuto di avallare l’annullamento deciso dalla Cassa previdenziale dei dottori commercialisti di 15 anni di contributi (dal 1983 al 1998) per incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista.
Infatti per i giudici di legittimità la semplice qualifica di socio accomandatario configura di per sé una causa di incompatibilità prevista dall’ordinamento professionale. Infatti, il commercialista, non poteva che rispondere illimitatamente e personalmente delle obbligazioni della società; inoltre “nel proprio agire spendeva il nome della società ed il proprio”.
Infine, i giudici di piazza Cavour, nella pronuncia in esame hanno statuito la facoltà, da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, di annullare periodi contributivi nei quali l’attività professionale sia stata svolta in condizioni di incompatibilità, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata dall’Ordine territoriale competente.
Dopo un’attenta disamina della questione, e atteso che vi sono sul punto pronunce non sempre concordi, la Cassazione, così come stabilito nella sentenza 5344/03, afferma che “prima dell’erogazione dei trattamenti la Cassa è tenuta ex lege a verificare l’esistenza del requisito del legittimo esercizio della professione, che si manifesta, tra l’altro, nell’assenza di situazioni di incompatibilità”. Non sembra accettabile la tesi secondo cui alla Cassa vada sottratto il controllo di un elemento di così rilevante spessore, anche in considerazione della funzione pubblicistica da essa rivestita.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 19199 del 14 giugno 2022 - In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi…
- Corte di Cassazione sentenza n. 19200 del 14 giugno 2022 - In tema di imposte periodiche il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25526 - TARI, tariffa agevolata è escluso per le Università poiché le stesse nono sono sovrapponibili o assimilabili alle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 33 bis cit.
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2021, n. 25900 - Appare in limine decisivo il rilievo che eventuali situazioni d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, non…
- Modifica dei requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione…
- Online il servizio DRA – Domanda di riscatto annualità contributive annullate - CASSA dei DOTTORI COMMERCIALISTI - Comunicato del 4 luglio 2023
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…