AGENZIA DELLE ENTRATE – Principio di diritto 26 novembre 2018, n. 11
Disapplicazione Articolo 10, comma 3, lett. e) del D.M. 14 marzo 2012 – Incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo
I crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese rappresentano uno strumento idoneo a moltiplicare la fruizione infragruppo dell’agevolazione ACE. Per tale ragione, l’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale del 14 marzo 2012 (“decreto ACE”) prevede la riduzione della base di calcolo dell’ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Tuttavia, nella circolare 12/E del 2014, par. 3.4, è chiarito che il finanziatore (intendendosi colui che ha registrato il predetto incremento di crediti) potrà richiedere la disapplicazione della norma antielusiva in esame laddove il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna delle operazioni duplicative del beneficio di cui all’articolo 10 del decreto ACE, vale a dire: conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.
Il destinatario del finanziamento, tuttavia, potrebbe presentare una propria base ACE alimentata (anche) da apporti di capitale. In tal caso, qualora dovesse compiere, lui stesso, un’operazione che duplica la fruizione del beneficio, si presume che abbia utilizzato prioritariamente le somme che gli sono pervenute a titolo di apporto. Tali somme, dunque, andranno sterilizzate dalla base ACE del soggetto finanziato. Ne consegue che, fino a concorrenza della riduzione operata, si deve escludere che l’incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell’ambito del gruppo. Entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare l’articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto ACE.