AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 20 settembre 2021, n. 617
Interpello – Articolo 11, comma 1, lett. a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Indebita percezione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
[ALFA] (di seguito istante), nell’esporre quanto qui di seguito sinteticamente riportato, riferisce che «(…) in data 12 aprile 2021, presentava istanza all’Agenzia Entrate con apposito modello per richiedere il contributo di cui all’oggetto [articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, n.d.r.] , ammontando a euro […] reputando di essere in possesso di tutti i requisiti necessari. L’incasso avveniva il 17 aprile 2021».
L’istante riferisce, altresì, che «In data 14 maggio 2021, quindi, successivamente alla presentazione della istanza suddetta, (…), l’Agenzia delle Entrate emanava la circ. 5/2021. Nella suddetta, al punto 3.6, (…), l’A.E. risponde che le assegnazioni agevolate e le estromissioni agevolate degli immobili, operazioni assoggettate generalmente ad IVA, (…), non dovevano entrare del calcolo della media mensile di cui co. 4 dell’art. 1 del D.L. 41/2021».
L’istante, dunque, intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita percezione del contributo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In sintesi, l’istante ritiene che «per i principi di correttezza, equità e legittimo affidamento (…) le sanzioni non dovrebbero essere dovute:
1. in quanto, l’Agenzia Entrate, pur avendone avute plurime possibilità, mai aveva espresso questo suo orientamento, difforme dalla lettera della norma;
2. considerando il brevissimo lasso di tempo intercorrente fra l’emanazione della circolare e l’erogazione del contributo, tempo nel quale sarebbe stato necessario intercettare la circolare, individuare il chiarimento, decidere il comportamento da tenere (…)».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Come già ampiamente chiarito nella risposta n. 581, pubblicata l’8 settembre 2021 nell’apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposte-agliinterpelli/interpelli), cui si rinvia per ogni approfondimento, l’articolo 1 del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito “Decreto sostegni”), convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).
Con la citata risposta sono state definite le modalità di restituzione del contributo a fondo perduto – oggetto dell’istanza – nel caso di erronea percezione dello stesso.
In particolare con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in cui non si applicano le sanzioni, è stato chiarito che, “… in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000, secondo cui «3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria » non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (…). In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E del 26 giugno 2020”.
Al riguardo, con la circolare n. 5/E del 2021, al punto 3.6, è stato precisato che «L’assegnazione/estromissione dei beni immobili corrisponde, nell’ambito dei rapporti tra soci e società , a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa. Pertanto, diversamente da altre tipologie di operazioni assimilate ai fini fiscali alla cessione (ivi incluse le cessioni di immobili nei confronti di soci), le predette assegnazioni/estromissioni non sono ascrivibili tra le operazioni riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni. Alla luce di quanto appena descritto, seppure le operazioni qui in esame siano, ai fini delle imposte dirette, assimilabili alla cessione di beni ai soci e, in talune ipotesi, incluse nel campo di applicazione dell’IVA, gli importi derivanti dall’estromissione/assegnazione dei beni dell’impresa non risultano riconducibili alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni».
Ora, nel caso di specie, l‘istante dichiara di aver percepito, in data 17 aprile 2021, il contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge n. 41 del 2021 e di aver preso contezza della non spettanza dello stesso solo a seguito dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E del 2021.
Quindi, nel presupposto che l’errore commesso dall’istante, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di una ditta individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, si è dell’avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del contribuente, l’istante possa tempestivamente restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni. Quanto alle modalità di restituzione, si rinvia al punto 6.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.
Resta inteso che, qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherà alcuna efficacia.
[…]
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