AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 232 del 28 novembre 2024

Indennità e compensi corrisposti da un’Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza del dipendente – Qualificazione del reddito e adempimenti del sostituto

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Regione istante (di seguito ”Regione” o ”Istante”) rappresenta di essere beneficiaria di un finanziamento concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito ”Ministero”), in virtù di un bando emanato con Decreto Direttoriale del 4 agosto 2023 (di seguito ”Decreto”), rientrante nell’ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’Istante precisa che, ai sensi dell’articolo 13 del citato Decreto, la Regione nomina una Commissione di verifica composta da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante regionale, al fine di verificare lo stato di avanzamento della realizzazione della proposta di ciascuna Regione, dei risultati raggiunti e delle spese sostenute.

Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica sono a carico del finanziamento riconosciuto alla regione e sono determinati ed indicati nella proposta stessa.

L’ammontare complessivo del compenso per la Commissione di verifica è forfettario e comprensivo di eventuali spese di missione. L’importo del compenso per ciascun componente è pari ad euro 2.500,00.

Ciò posto, l’Istante chiede se la liquidazione degli oneri del componente ministeriale della Commissione di verifica debba essere effettuata direttamente al componente stesso o per il tramite della sua amministrazione di appartenenza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante «ritiene che la liquidazione di compensi a soggetti appartenenti ad altre amministrazioni possa essere disposta solo all’amministrazione di appartenenza, in quanto reddito da lavoro dipendente».

Al riguardo, l’Istante rileva che nella risposta ad interpello pubblicata il 22 luglio 2019, n. 289, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che «L’articolo 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ricomprende tra i redditi assimilati al lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo, percepiti nel periodo d’imposta, (…) in relazione (…) alla partecipazione a collegi e commissioni (…) sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente (…) (lettera cbis)».

L’istante fa presente che la propria interpretazione è in contrasto con quella fornita dal Ministero, che «partendo dal presupposto che l’inquadramento giuridico del componente ministeriale è quello di funzionario, e non di dirigente per il quale vige il principio di onnicomprensività stipendiale, ritiene che, non essendo possibile assimilare le due fattispecie, e trattandosi di redditi assimilati a redditi da lavoro dipendente, la Regione che ha nominato il commissario e ha assunto l’obbligo giuridico al riconoscimento degli oneri riconosciuti nei riguardi del medesimo deve trattare tali redditi in qualità di sostituto di imposta, con l’obbligo di versare direttamente al componente ministeriale, sull’IBAN da quest’ultimo indicato, i relativi compensi al netto dell’IRPEF e dell’IRAP, e ad emettere la relativa CU».

Alla luce di quanto sopra esposto, l’Istante ritiene di dover adempiere alle proprie obbligazioni mediante corresponsione al Ministero degli oneri dovuti alla commissione di verifica.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ricomprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato».

In merito alle indennità e compensi percepiti a carico di terzi, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 (paragrafo 5.3) ha precisato che si tratta di somme e valori che il prestatore di lavoro percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro, come ad esempio, i compensi per la partecipazione a taluni comitati tecnici, organi collegiali, commissioni di esami, organi consultivi di enti privati o pubblici, ivi compresi quelli percepiti da dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici per prestazioni comunque rese in connessione con la carica o in rappresentanza degli enti di appartenenza.

In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l’espletamento dell’incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene.

In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria regolatrice dell’incarico ha collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell’appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego.

In merito al caso di specie, il comma 1 dell’articolo 13 del Decreto prevede che «(…) viene nominata dalla Regione una Commissione di verifica, composta da un rappresentante del Ministero e da un rappresentante regionale».

Pertanto, vista la normativa e la prassi richiamata, si ritiene che i compensi percepiti dal membro della Commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza, costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 49 del Tuir.

In particolare, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Come chiarito nell’interpello pubblicato il 22 luglio 2019, n. 289, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i compensi in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro medesimo, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro (principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve).

L’articolo 29, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Sul punto, come chiarito con la Risoluzione 13 novembre 2002, n. 354/E «l’obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente cui si rende applicabile la disciplina contenuta nell’articolo 48 [ndr. ora 51] del TUIR e, a tal fine, non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell’Amministrazione erogante».

In merito alla fattispecie in esame, l’articolo 8, comma 1, lettera e), del Decreto, ricomprende fra le spese ammissibili a finanziamento gli «oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui all’articolo 13».

Difatti, come specificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto, per finanziamento deve intendersi «la somma totale riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (…) destinata a ciascuna Regione, secondo le modalità illustrate nel decreto e riferita sia alle risorse per la realizzazione delle attività che agli oneri per la commissione di verifica».

Pertanto, dalla normativa in commento si evince che gli oneri per la commissione sono parte integrante del finanziamento erogato alla Regione, che dispone delle somme appositamente stanziate per il compenso dei membri della Commissione di verifica.

Tanto premesso, alla luce della normativa richiamata, si ritiene che i compensi al membro rappresentante del Ministero debbano essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d’imposta effettuerà, all’atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell’imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.