INPS – Messaggio 22 giugno 2022, n. 2535
Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) prevista dall’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
- Premessa
L’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria.
Con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, alla quale si rinvia, sono state fornite le istruzioni amministrative in materia.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, alla voce “Le mie ultime domande”, nel dettaglio di ogni singola domanda, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino con proprie credenziali.
Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni per la presentazione della domanda di riesame da parte dei richiedenti le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.
- Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità ALAS
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore della categoria di lavoratori riportata in premessa e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato di utile documentazione.
L’utente può allegare la documentazione alla richiesta di riesame attraverso l’apposita funzione disponibile nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”, seguendo le indicazioni riportate nel successivo paragrafo “Indirizzi procedurali”.
- Indirizzi amministrativi sui riesami
Considerati i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità ALAS di cui all’articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, fatta salva la possibilità di presentare un ricorso amministrativo presso il competente Comitato provinciale, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella circolare n. 8/2022.
In particolare, si ricorda che per accedere alla prestazione è necessario possedere congiuntamente i seguenti requisiti previsti dall’articolo 66, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021:
- a) non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato);
- b) non essere titolari, alla data di presentazione della domanda di prestazione, di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con AGO, della Gestione separata, nonché dell’APE sociale. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- c) non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione, di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tale requisito deve essere mantenuto durante tutta la percezione dell’indennità;
- d) aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legislativo n. 182/1997 e i contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale. Si precisa che in favore di tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall’articolo 2116 Codice civile. Fanno eccezione i “lavoratori autonomi esercenti attività musicali” di cui ai commi 98, 99 e 100 dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, atteso che i medesimi adempiono direttamente, in deroga al regime ordinario, agli obblighi informativi e contributivi. Per tali lavoratori, pertanto, il riconoscimento della prestazione è operato solo a condizione che gli obblighi contributivi siano stati effettivamente assolti;
- e) avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito da lavoro non superiore a 35.000 euro.
- Indirizzi procedurali
L’assicurato può proporre un’istanza di riesame che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza alla categoria, così come delineati nella citata circolare n. 8/2022.
L’istanza di riesame potrà essere inoltrata, come anticipato, accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)”.
All’accesso, l’applicazione mostrerà in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, il tasto “Richiedi riesame”.
La funzionalità che consente di richiedere il riesame è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda a partire dalla sezione “Le mie richieste” disponibile nel menu di sinistra presente nella schermata internet del citato servizio.
Tramite i dettagli della domanda è inoltre possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della domanda di prestazione, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione della domanda di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare la richiesta di riesame viene richiesto di esporre le motivazioni che hanno portato alla richiesta medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo e allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, la richiesta verrà trasmessa e sarà possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Allegato 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
ID | REQUISITO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE | MOTIVO RESPINGIMENTO | DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE |
---|---|---|---|
1 | Verifica Anagrafica Soggetto. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il beneficiario risulta avere una posizione anagrafica non coerente. | – |
2 | Il richiedente risulta iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS) come lavoratore autonomo individuato all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1997, n. 182 con rapporto di lavoro attivo a partire dal 1° gennaio dell’anno antecedente la domanda fino alla data della domanda. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, non risulta essere un lavoratore autonomo dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno antecedente la domanda fino alla data della domanda. | È possibile produrre la copia del contratto attestante lo svolgimento del rapporto di lavoro di natura autonoma. |
3 | Il richiedente non risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato e/o indeterminato) e autonomo (compreso il rapporto di collaborazione). | Dai dati in possesso dell’Istituto, risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato alla data di presentazione della domanda. | Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, integrata con documentazione a comprova (copia della lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). Esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo è possibile produrre la copia del contratto attestante la conclusione del rapporto di lavoro. |
4 | Il richiedente non risulta titolare di un trattamento pensionistico incompatibile. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta titolare di trattamento pensionistico incompatibile con la prestazione ALAS. | – |
5 | Assenza di rapporti di lavoro autonomo. | Dai dati attualmente in possesso dall’Istituto, risulta che Lei svolge attività lavorativa di natura autonoma alla data di presentazione della domanda. | Per Gestione autonoma degli Artigiani e Commercianti: Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione Commerciante presentata all’INPS con indicazione della Data di cessazione, Data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione autonoma Commercianti. Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in Cciaa, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. Per Altra cassa previdenziale obbligatoria: Comunicazione della cessazione dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa previdenziale obbligatoria, con indicazione della Data di cessazione. Per Gestione autonoma dei Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS con indicazione della data di cessazione, data e numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione agricola autonoma. Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n.445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. |
6 | Il richiedente non appartiene ad un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei o un componente del suo nucleo familiare risulta beneficiario di Reddito di cittadinanza. | Documentazione comprovante che il nucleo familiare non risulta beneficiario di Reddito di Cittadinanza |
7 | Per il richiedente risulta la presenza di 15 o più giornate di contribuzione al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS). Si considerano utili i soli contributi previdenziali versati o accreditati al FPLS connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legislativo n. 182 del 1997 e i contributi figurativi o accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei non ha maturato almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo connesse allo svolgimento di attività lavorativa autonoma di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del decreto-legislativo n. 182 del 1997. | Comunicazione dell’attività svolta e del numero delle giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di lavoro o della/e lettera/e di incarico e delle buste paga relative ad attività autonoma dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. |
8 | Per il richiedente, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, risulta un reddito non superiore a 35.000 euro. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, il Suo reddito nell’anno precedente alla presentazione della domanda, è superiore a 35.000 euro. | – |
9.1 | Il richiedente non risulta beneficiario di un’indennità di disoccupazione NASpI. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione NASpI. | – |
9.2 | Il richiedente non risulta beneficiario di un’indennità di disoccupazione DIS- COLL. | dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta percettore di indennità di disoccupazione DIS-COLL. | – |
10 | Domanda presentata nei termini normativamente previsti (68 giorni più eventuale slittamento per maternità, malattia o infortunio). | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta già decorso il termine decadenziale di 68 giorni per la presentazione della domanda. | Specifica del motivo che può determinare lo slittamento del termine di presentazione. |
11 | La data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo dello spettacolo è uguale o successiva al 1° gennaio 2022. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, risulta che la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo, con iscrizione al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo, è antecedente al 1° gennaio 2022. | Copia del contratto comprovante le date di inizio e fine del rapporto di lavoro autonomo. |
– | Il richiedente non risulta beneficiario di un’indennità di disoccupazione ALAS derivante dallo stesso evento di cessazione. | Dai dati attualmente in possesso dell’Istituto, Lei risulta già percettore di indennità di disoccupazione ALAS derivante dallo stesso evento di cessazione. |
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