INPS – Messaggio n. 635 del 10 febbraio 2023
Indennità una tantum di cui all’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, e all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 144/2022, a favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca
L’articolo 32, comma 11, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. decreto Aiuti), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e l’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, hanno previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum, rispettivamente dell’importo di 200 euro e di 150 euro, a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, nonché a favore dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca.
Le richiamate disposizioni normative individuano, tra i requisiti di accesso alle predette indennità una tantum, che i collaboratori/assegnisti/dottorandi siano iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al riguardo, si evidenzia che l’iscrizione alla predetta Gestione deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335/1995, a cura del lavoratore (collaboratore/assegnista/dottorando), non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente.
L’Istituto, nel rispetto delle predette disposizioni, è tenuto a verificare che i soggetti richiedenti le indennità in commento siano in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello della iscrizione alla Gestione separata.
All’esito delle verifiche effettuate su quest’ultimo requisito per il riconoscimento dell’indennità pari a 200 euro (articolo 32, comma 11, del decreto Aiuti) è, tuttavia, emerso che un numero considerevole di collaboratori, assegnisti e dottorandi non risultano avere formalizzato l’iscrizione prevista dalla legge, pur rinvenendosi negli archivi della Gestione separata i dati forniti dai committenti relativi al periodo di attività svolta dagli stessi. Questo ha comportato numerosi provvedimenti di reiezione alle domande presentate dalle predette categorie di lavoratori.
Tuttavia, in considerazione di quanto sopra evidenziato, l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente, procederà al pagamento delle menzionate indennità anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata.
In ragione di quanto sopra rappresentato, esclusivamente per le domande di indennità una tantum dei collaboratori/assegnisti/dottorandi respinte con la sola motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata, l’Istituto sta procedendo al riesame d’ufficio – in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori/assegnisti/dottorandi – e al conseguente riconoscimento della misura, ove presenti tutti gli altri requisiti normativamente previsti.
In ragione di tutto quanto sopra, si fa presente che per il riconoscimento dell’indennità in questione l’Istituto prescinderà dalla formalizzazione della iscrizione alla Gestione Separata da parte dei lavoratori interessati (collaboratori/assegnisti/dottorandi) e, pertanto, il presente messaggio supera quanto previsto al riguardo al paragrafo 3.1 del messaggio n. 4314/2022.
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