La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 20613 depositata il 24 luglio 2024, intervenendo in tema di detraibilità dell’IVA, ha ribadito il principio secondo cui “… pur dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore. A nulla rileva neppure l’eventuale fatto che lo stesso lavoratore, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 cod. proc. civ., abbia agito per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo della prestazione, sul quale soltanto gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal detto rapporto. Ne deriva che la fatturazione delle prestazioni rese da parte del somministratore non legittima la detrazione dell’IVA ad esse relativa, né la maggior IRAP dovuta, scaturente dall’esclusione della deduzione, quali componenti negativi, per le spese del personale. …” (Cass. 5, Ordinanza n. 18808 del 28/07/2017; conforme, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28953 del 12/11/2018)
Gli Ermellini hanno ritenuto di non discostarsi da tale principio “… neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenze 11 marzo 2020 San Domenico Vetraria Spa, nella causa C-94/19 e C-114/22 del 25 maggio 2023. Quest’ultima sentenza è stata applicata dalla Corte di cassazione attraverso l’affermazione del principio di diritto secondo il quale ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C-114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto. …”