La Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 27199 depositata il 4 dicembre 2013 intervenendo in tema di detraibilità dell’IVA ha statuito la legittimità della rettifica della dichiarazione IVA con metodo induttivo quando l’importo fatturato dalla società di consulenza risulta “sproporzionato” rispetto alla prestazione fornita alla contribuente, la quale, ai fini dell’annullamento dell’accertamento a suo carico, deve dimostrare che l’operazione contestata è perfettamente lecita dal punto di vista fiscale. Inoltre viene affermato la legittimità dell’Amministrazione Finanziaria può ridurre induttivamente l’importo della consulenza e circoscrivere il beneficio.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di rettifica ai fini IVA ritenendo era eccessivo e sproporzionato rispetto alla prestazione ricevuta riguardante contabilità generale ed IVA, consulenze contrattuali ed assistenza negli adempimenti amministrativi e fiscali.
La società contribuente avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale ed a sostegno della propria tesi depositava una CTU che determinava il valore della consulenza ricevuta. I giudici della CTP accoglievano parzialmente le richieste del contribuente. Avverso la decisione dei giudice di prime cure, il contribuente, proponeva appello inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza di primo grado considerando congruo il valore della consulenza ricevuta secondo il quantum determinato dalla CTU e ritenuto che un comportamento “antieconomico” sia idoneo a giustificare la rettifica della dichiarazione con metodo induttivo.
La società contribuente per la cassazione della sentenza dei giudici di appello hanno proposto ricorso, basato su tre motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità nel decidere la controversia hanno ritento di applicare il principio statuito dalla sentenza n. 11599/2007 la quale statuiva che “Nel giudizio tributario, una volta contestata dall’erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Inoltre i giudici del Palazzaccio hanno statuito in merito alla ripartizione della prova che spettava al contribuente dimostrare anche l’effettivo pagamento del corrispettivo in eccesso pagamento di cui non ha fornito la prova.
Per cui una volta contestata l’antieconomicità dell’operazione è il contribuente a dover dimostrare che il lavoro richiesto merita un compenso così alto e ricordando l’indirizzo secondo cui, in tema di accertamento dell’IVA, il ricorso al metodo induttivo è consentito e ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando tuttavia l’attendibilità della stessa risulti inficiata da presunzioni contrarie, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 38122 depositata il 30 dicembre 2022 - In presenza di operazioni antieconomiche, l'Amministrazione ha il potere di valutare costi e ricavi esposti in bilanci e dichiarazioni e di rettificarli, utilizzando a tal fine…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24210 - Nel caso di accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, l'Amministrazione finanziaria è obbligata ad instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente ai sensi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29147 - La disciplina di cui all'art. 19 bis. 1, primo comma, lett. c) e d), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'indetraibilità totale dell'IVA afferente l'acquisto e l'importazione dei mezzi di…
- Indetraibilità dell'IVA per operazioni soggettivamente inesistenti qualora il fornitore aveva chiuso la partita IVA prima dell'operazione
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20161 - In tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 marzo 2020, n. C-48/19 - Le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista da tale disposizione, a condizione che…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…