MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 8 del 7 aprile 2025
Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, prevede che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”.
In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.
Tali amministrazioni, per effetto della predetta riduzione, provvedono ad adeguare, in sede di predisposizione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale (quale sezione del P.I.A.O.), qualora siano tenute alla redazione del Piano, o secondo i rispettivi ordinamenti, i propri organici alle minori facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 833).
Il comma 832 consente, per le finalità ivi indicate, di incrementare i fondi per il trattamento economico accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 823 a 830 attraverso l’utilizzo dei risparmi permanenti conseguiti a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over (asseverati dagli organi di controllo). La facoltà di cui al citato comma 832 può essere esercitata nel limite di un importo non superiore al 10 per cento del valore dei suddetti fondi, determinato per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificato ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle norme sopra richiamate, sono fornite di seguito alcune indicazioni operative, con particolare riferimento alle disposizioni proprie dei regimi assunzionali dei diversi comparti interessati.
Inoltre, le medesime amministrazioni, ai sensi del comma 834, provvedono ad effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato per un importo pari alle somme corrispondenti ai risparmi conseguiti in virtù dell’applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi da 823 a 830, secondo i criteri e le modalità indicati nei singoli paragrafi e nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
SEZIONE A – Disposizioni per le diverse amministrazioni.
- Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici.
Il comma 823 dispone che le amministrazioni con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato contemplate nell’articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019 – ossia le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – possano procedere, per l’anno 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. A decorrere dall’anno 2026 la predetta percentuale è ripristinata nella misura del 100 per cento.
La riduzione del turn over del 25 per cento della suddetta spesa opera limitatamente al budget assunzionale relativo all’anno 2025, per cui tale percentuale va applicata solo ai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nel corso dell’anno 2024.
Ai fini della quantificazione dei predetti risparmi non vanno computati quelli connessi ai processi di mobilità volontaria “in uscita” ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012. Infatti, il nuovo regime finanziario della mobilità volontaria delineato dai commi 126 e 127 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025 – secondo cui gli oneri connessi alla mobilità gravano sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione ricevente, mentre per l’amministrazione cedente le corrispondenti risorse da cessazione concorrono utilmente alla formazione del budget assunzionale – si applica esclusivamente alle procedure di mobilità attivate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio 2025 (ossia il 1° gennaio 2025).
La riduzione del 25 per cento delle facoltà assunzionali relative all’anno 2025, generando un risparmio strutturale di bilancio, comporta l’obbligo, sancito dal comma 833, di adeguare corrispondentemente la dotazione organica delle amministrazioni interessate, anche in termini finanziari.
In particolare, in sede di predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025- 2027 (quale sezione del P.I.A.O. 2025-2027) le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 56 del 2019 danno conto del minor budget assunzionale disponibile per l’anno 2025 (in applicazione del comma 823) e procedono alla soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica il cui valore finanziario sia non inferiore all’entità della predetta riduzione del 25 per cento.
Ai fini della corretta quantificazione sia delle facoltà assunzionali sulle quali applicare la riduzione del 25 per cento che del valore finanziario dei posti in dotazione organica da sopprimere, coerentemente con i criteri contenuti nelle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” (adottate con il D.M. 8 maggio 2018), vanno computate le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale: 1) stipendio tabellare; 2) rateo di tredicesima mensilità; 3) I.V.C. nella misura prevista; 4) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura stabilita dalla normativa vigente).
Il risparmio da valorizzare sul quale applicare la suddetta percentuale di riduzione del 25 per cento è esclusivamente quello relativo alle cessazioni dal servizio del personale di ruolo intervenute nell’anno 2024. Va, pertanto, escluso il personale impiegato con altre tipologie o istituti contrattuali, come, ad esempio, quello reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o che si trova in posizione di comando o altro istituto analogo. Inoltre, il predetto risparmio va conteggiato in ragione d’anno, a prescindere, cioè, dalla data di cessazione dal servizio dell’unità di personale cui tale risparmio si ricollega. A titolo di esempio, se la cessazione dell’unità di personale di ruolo avviene nel corso del mese di marzo, il valore da assumere a riferimento non è costituito dalla spesa sostenuta nei primi 3 mesi dell’anno, ma quella teorica annuale ottenuta conteggiando le suddette voci retributive del trattamento economico fondamentale.
Con riferimento ai criteri di determinazione delle somme da versare ex comma 834, a seguito delle economie conseguite per effetto dell’applicazione del comma 823, si precisa che andranno computate le seguenti voci retributive riferite al trattamento economico fondamentale, poiché finanziate con le risorse presenti nei capitoli dei rispettivi bilanci (e non a valere sui fondi per la contrattazione integrativa): 1) stipendio tabellare; 2) rateo di tredicesima; 3) I.V.C. nella misura prevista; 4) indennità di amministrazione o di ente (per il personale non dirigenziale); 5) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura stabilita dalla normativa vigente).
Per il personale destinatario dell’indennità di esclusività, ai fini del suddetto versamento, va considerato anche tale emolumento.
Per le modalità di versamento dei risparmi conseguiti si rinvia alle indicazioni fornite nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3). Per i Ministeri detto versamento va effettuato solo nell’anno 2025 con imputazione contabile sul piano gestionale n. 30 dei pertinenti capitoli di stipendio. Ciò in quanto per le annualità successive di tali risparmi si terrà conto in sede di predisposizione degli allegati di personale ai bilanci di previsione secondo le istruzioni che saranno diramate nelle pertinenti circolari.
In merito all’applicazione del comma 832 (incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio), nel rinviare alle indicazioni contenute nel punto 1 della Sezione B (“Disposizioni generali”), si evidenzia che, per le amministrazioni di cui al comma 823, andranno conteggiati, in ragione d’anno, ai fini della confluenza nei fondi per il trattamento economico accessorio (nel rispetto del limite del 10 per cento del Fondo relativo all’anno 2016), i risparmi da cessazione del personale di ruolo afferenti alle seguenti voci retributive: 1) stipendio tabellare; 2) rateo di tredicesima; 3) I.V.C. nella misura prevista; 4) indennità di amministrazione o di ente per il personale non dirigenziale; 5) indennità di esclusività, qualora prevista; 6) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura stabilita dalla normativa vigente).
Infine, si evidenzia che la riduzione del turn over prevista dal comma 823 non trova applicazione, per espressa previsione del medesimo comma 823, nei confronti del personale togato delle magistrature, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
Per tali categorie di personale, a decorrere dall’anno 2025, le assunzioni possono essere effettuate fino al 100 per cento delle unità cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
- Forze Armate, Corpo delle capitanerie di porto, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.1 Forze armate
La lettera a) del comma 824 modifica il regime assunzionale delle Forze Armate, novellando il comma 3-bis dell’articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (rubricato “Codice dell’Ordinamento Militare”, di seguito “COM”).
In particolare, si prevede che, in aggiunta alle riduzioni disposte dal comma 1 del citato articolo 584 e al risparmio derivante dalla riduzione organica di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del “COM” – relativi rispettivamente alla progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e alle consistenze dei volontari in ferma prefissata e in rafferma – sono ridotti del 15,58 per cento a decorrere dall’anno 2025, anziché del 12 per cento come stabilito in precedenza.
Di conseguenza, il decreto interministeriale di determinazione delle dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, adottato annualmente ai sensi dell’articolo 2207 del “COM” dovrà tenere conto, a decorrere dall’anno 2025, dell’ulteriore riduzione per un importo pari a 23.805.519 euro.
2.2 Corpo delle capitanerie di porto
La lettera b) del comma 824 dispone, a decorrere dall’anno 2026, per il Corpo delle capitanerie di porto, una riduzione degli oneri relativi alle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa, di cui all’articolo 585 del “COM”.
Di conseguenza, il decreto interministeriale da adottare ai sensi dell’articolo 2217 del “COM” per la determinazione delle predette consistenze dovrà tenere conto, a decorrere dall’anno 2026, dell’ulteriore riduzione per un importo pari a 657.573 euro.
2.3 Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco
La lettera a) del comma 825 modifica, per l’anno 2026, il regime assunzionale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, novellando il comma 9-bis dell’articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
In particolare, il secondo periodo del novellato comma 9-bis dispone che, per l’anno 2026, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso articolo 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore alla medesima percentuale del 75 per cento delle unità di ruolo cessate dal servizio sempre nel corso dell’anno precedente.
Il predetto limite assunzionale, la cui percentuale è fissata nella misura del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, tornerà ad essere pari al 100 per cento a decorrere dall’anno 2027.
Si sottolinea che, a differenza delle amministrazioni rispetto alle quali la riduzione del turn over si applica per l’anno 2025, per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tale riduzione è differita all’anno 2026 e, pertanto, fa riferimento ai risparmi da cessazione del personale di ruolo conseguiti nell’anno 2025 (anziché nell’anno 2024) e alle unità di personale di ruolo cessate dal servizio nel corso del medesimo anno 2025.
Ai fini della corretta quantificazione della citata riduzione del turn over del 25 per cento, vanno considerate le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale: 1) stipendio tabellare; 2) rateo di tredicesima mensilità; 3) I.V.C. nella misura prevista; 4) indennità pensionabile per i corpi di polizia e indennità di rischio/indennità mensile per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 5) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura stabilita dalla normativa vigente). I medesimi parametri retributivi andranno utilizzati ai fini dell’adeguamento, anche in termini finanziari, della vigente dotazione organica (ai sensi del comma 833), nonché per l’eventuale quota da far confluire nei fondi per il trattamento economico accessorio ai sensi del comma 832 per le cui modalità applicative si rinvia alla Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 1).
Per quanto riguarda il versamento all’Erario di cui al comma 834, si precisa che tale versamento non andrà effettuato in quanto le amministrazioni interessate dovranno tener conto della riduzione del turn over prevista dalla lettera a) del comma 825 in sede di predisposizione degli allegati di personale ai bilanci di previsione secondo le istruzioni che saranno diramate nelle pertinenti circolari.
- Università statali, enti pubblici di ricerca, istituzioni ed enti AFAM.
3.1 Università
La lettera b) del comma 825 modifica l’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo che, per l’anno 2025, il sistema delle Università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore a un contingente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale limite è ripristinato nella misura del 100 per cento della suddetta spesa a decorrere dall’anno 2026.
Il secondo periodo della lettera b) del comma 825 prevede per i ricercatori universitari il differimento all’anno 2026 della riduzione del turn over: pertanto, solo per tale categoria di personale le facoltà assunzionali sono fissate nella misura del 100 per cento per l’anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l’anno 2026 (in relazione alla spesa relativa al personale ricercatore di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente).
Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 49 del 2012, recante la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”, per l’anno 2025 il Ministero dell’Università e della Ricerca procede all’assegnazione dei punti organico a ciascun Ateneo, calcolando separatamente le cessazioni, sempre in termini di punti organico, del personale ricercatore (a tempo determinato e a tempo indeterminato) e del restante personale a tempo indeterminato (professori di prima e di seconda fascia, personale con qualifica dirigenziale, personale con qualifica non dirigenziale, personale con qualifica di elevata professionalità).
A tal fine, per il medesimo anno, il predetto Ministero opera la riduzione del budget assunzionale al 75 per cento solo sui risparmi da cessazione di tali ultime categorie di personale, mentre per il personale ricercatore resta ferma la percentuale del 100 per cento e, pertanto, il pieno utilizzo delle risorse in termini di punti organico derivanti dalla cessazione di tale categoria di personale.
I punti organico così determinati saranno utilizzati dai singoli Atenei per il reclutamento di nuovo personale nel rispetto degli indirizzi forniti con il d.P.C.M. 27 novembre 2024.
Per l’anno 2026, tenuto conto del differimento temporale della riduzione del turn over per i soli ricercatori universitari, il Ministero dell’Università e della Ricerca procederà all’assegnazione dei punti organico a ciascun Ateneo distinguendo, come per l’anno 2025, le cessazioni del personale ricercatore dalle cessazioni del restante personale, procedendo alla riduzione del turn over al 75 per cento solo sui risparmi di spesa derivanti dalla cessazione dal servizio nell’anno 2025 del personale ricercatore.
Resta ferma l’autonomia delle Università nel definire l’utilizzo dei punti organico assegnati per il reclutamento delle diverse qualifiche universitarie, nel rispetto degli indirizzi forniti con il citato d.P.C.M. 27 novembre 2024.
Ai fini della corretta quantificazione delle somme da versare all’Erario ai sensi del comma 834, si precisa che i risparmi di spesa derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo, nella misura del 25 per cento del loro importo complessivo per ciascuna annualità di riferimento, dovranno essere valorizzati in ragione d’anno (a prescindere cioè dalla data di cessazione dal servizio del predetto personale) e sulla base delle voci retributive del trattamento economico fondamentale previsto per ciascuna qualifica o area di inquadramento.
I predetti risparmi sono determinati in termini di punto-organico ai fini della distribuzione delle facoltà assunzionali ai singoli Atenei con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca (si veda, da ultimo, il decreto ministeriale n. 36 del 23 gennaio 2025, relativo alla quantificazione e all’assegnazione del budget assunzionale 2024 – cessazioni 2023).
Il suddetto versamento è effettuato dal Ministero dell’Università e della Ricerca secondo le modalità indicate nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
In ordine all’applicazione del comma 832 (eventuale incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio) si rinvia alle indicazioni contenute nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 1).
3.2 Enti pubblici di ricerca
Il comma 826 novella l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (rubricato “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”), che, nel testo previgente, nell’escludere gli enti pubblici di ricerca dal regime generale del turn over, ha introdotto uno specifico indicatore delle spese di personale.
In particolare, il citato articolo 9, comma 2, stabilisce che il valore complessivo delle predette spese, al netto di quelle sostenute per il personale a tempo determinato garantite da finanziamenti esterni, non può superare l’80 per cento della media delle “entrate complessive dell’ente”, come risultante dai bilanci consuntivi dell’ultimo triennio.
La riformulazione del comma 2 del suddetto articolo 9 è finalizzata a specificare che le entrate da prendere in considerazione per la definizione dell’indicatore sono solo quelle “correnti” per gli enti che adottano la contabilità finanziaria o le corrispondenti voci dei ricavi del conto economico per gli enti che adottano la contabilità civilistica, nella loro media triennale come risultante dai bilanci consuntivi approvati.
Pertanto, non essendo più prese in considerazione le entrate “complessive”, restano escluse dal calcolo le entrate che per loro natura non sono idonee per la copertura della spesa di personale a carattere permanente (entrate in conto capitale, accensione di mutui, partite di giro).
Tali modifiche normative sono finalizzate, tramite una più corretta definizione dell’indicatore del limite massimo alle spese di personale, a garantire la sostenibilità finanziaria della predetta spesa e ad evitare l’insorgenza di oneri che risultino privi di idonea copertura finanziaria.
Ai sensi del citato articolo 9 del decreto legislativo n. 218 del 2016, come modificato dal comma 826, gli enti pubblici di ricerca provvedono all’aggiornamento annuale del suddetto indicatore in sede di adozione dei Piani Triennali di Attività, valido per la successiva programmazione triennale.
A differenza delle amministrazioni rispetto alle quali la prevista riduzione del turn over si applica per l’anno 2025, per gli enti pubblici di ricerca la disposizione prevede il differimento della riduzione delle capacità assunzionali all’anno 2026.
In particolare, ai fini dell’individuazione delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente, l’ultimo periodo del comma 826 prevede, per il solo anno 2026, che gli enti e gli istituti pubblici di ricerca possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell’ordinamento vigente, secondo quanto sopra specificato, ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, da computarsi in ragione d’anno, vale a dire a prescindere dalla data di cessazione dal servizio del medesimo personale.
Gli enti pubblici di ricerca danno conto della riduzione della capacità assunzionale prevista per l’anno 2026 già in fase di predisposizione del Piano Triennale di Attività 2025-2027, nell’ambito del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.). Inoltre, con la successiva programmazione triennale, provvedono agli eventuali aggiornamenti dei dati riferiti ai risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale di ruolo intervenute nel corso dell’annualità 2025.
All’interno del medesimo Piano Triennale di Attività 2025-2027, in applicazione del comma 833, gli enti pubblici di ricerca procedono, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, alla determinazione della consistenza dell’organico assicurando la soppressione di un numero di posti il cui valore finanziario sia non inferiore all’entità della prevista riduzione del turn over del 25 per cento.
Ai fini della corretta quantificazione della citata riduzione delle facoltà assunzionali andranno considerate le seguenti voci retributive del trattamento economico fondamentale: 1) stipendio tabellare; 2) rateo di tredicesima mensilità; 3) I.V.C. nella misura prevista; 4) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura prevista dalla normativa vigente).
I medesimi parametri retributivi vanno utilizzati ai fini dell’adeguamento, anche in termini finanziari, della vigente dotazione organica (ai sensi del comma 833), per la determinazione delle somme da versare all’erario secondo le modalità indicate nella Sezione B (“Disposizioni generali), punto 3), nonché per l’eventuale quota da far confluire, ai sensi del comma 832, nei fondi per il trattamento economico accessorio per le cui modalità applicative si rinvia alla Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 1).
3.3 Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)
Il comma 827 modifica il regime assunzionale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), intervenendo sul comma 654 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
La lettera a) del citato comma 827 si limita a modificare il primo periodo del predetto comma 654 con riferimento agli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025, al fine di renderlo coerente con il regime assunzionale previsto dalla lettera b) del medesimo comma 827, che si riferisce al solo anno accademico 2025/2026.
La predetta lettera b) prevede per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), per il solo anno accademico 2025/2026, una percentuale di turn over pari al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nel corso dell’anno accademico precedente. Tale percentuale è ripristinata in misura pari al 100 per cento di tali risparmi a decorrere dall’anno accademico 2026/2027.
Conseguentemente, in sede di richiesta di autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato per l’anno accademico 2025/2026, ai fini dell’adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nella proposta del Ministro dell’università e della ricerca andrà considerata una capacità assunzionale pari al 75 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla cessazione di personale di ruolo nell’anno accademico precedente valorizzati in ragione d’anno, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio del medesimo personale.
I risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio del personale di ruolo, sui quali andrà operata la prevista riduzione del 25 per cento, sono calcolati secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 24 aprile 2024 (denominato “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”).
Le richieste di assunzione delle unità di personale docente e tecnico – amministrativo andranno quantificate in termini finanziari nel rispetto della predetta riduzione del 25 per cento.
Le istituzioni AFAM potranno, quindi, stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti della spesa complessiva determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 3 del citato d.P.R. n. 83 del 24 aprile 2024.
Come previsto dal comma 833, sulla base delle facoltà assunzionali come sopra ridotte e assegnate dal Ministero dell’università e della ricerca, le istituzioni AFAM provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari, con le delibere del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003.
Le predette riduzioni delle dotazioni organiche assicurano un valore finanziario su base nazionale non inferiore all’entità della riduzione del 25 per cento del budget assunzionale per l’anno accademico 2025/2026.
Il versamento in conto entrata al bilancio dello Stato (comma 834) delle somme corrispondenti al 25 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni del personale di ruolo intervenute nell’anno accademico precedente, valorizzati in ragione d’anno, indipendentemente cioè dalla data di cessazione dal servizio del medesimo personale, è effettuato a cura del Ministero dell’università e della ricerca per il solo anno 2025, entro il 1° novembre 2025 e per un importo pari ai 2/12 del valore finanziario delle suddette somme. Per le modalità di versamento si rinvia alle indicazioni fornite nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
Per le annualità successive si dovrà tener conto della riduzione del turn over prevista dal comma 827 in sede di predisposizione degli allegati di personale ai bilanci di previsione secondo le istruzioni che saranno diramate nelle pertinenti circolari.
Le Istituzioni AFAM possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sui posti di organico non coperti, ridotti ai sensi del comma 833, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Istituzioni scolastiche.
Il comma 828, primo e secondo periodo, prevede che “A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 la dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 5.660 posti dell’organico dell’autonomia. Conseguentemente, le consistenze dell’organico dell’autonomia del personale docente di cui all’articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente ridotte”.
Nello specifico, la suddetta riduzione riguarda la consistenza dell’organico del personale docente costituito dai posti comuni e per il potenziamento dell’offerta formativa, e non anche l’organico dei docenti di sostegno, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 1.866 posti a decorrere dall’anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027.
Il terzo periodo del suddetto comma 828 stabilisce che “Ai sensi dell’articolo 10, comma 3- quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero dei posti pari a 2.174 unità”.
Il quarto periodo del comma 828 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le riduzioni riferite al personale docente possano essere rimodulate nell’ambito dell’organico triennale dell’autonomia ad invarianza finanziaria e che è possibile rimodulare le riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sempre garantendo la condizione di invarianza finanziaria.
Tenuto conto che le riduzioni del personale docente decorrono dall’anno scolastico 2025/2026 e quelle del personale ATA decorrono dall’anno scolastico 2026/2027, la rimodulazione di tali riduzioni potrà essere operata con il citato d.P.C.M. in tempi utili per la definizione del contingente organico del personale docente e del personale ATA riferito all’anno scolastico 2026/2027 e che, in occasione delle rimodulazioni, potranno essere valutati anche gli effetti derivanti dal calo demografico sul numero degli alunni/studenti iscritti in ordine alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente.
Per quanto riguarda le somme derivanti dall’applicazione del comma 828 da versare in conto entrata al bilancio dello Stato ai sensi del comma 834, si precisa che, ai fini della loro corretta quantificazione, andranno computate le seguenti voci retributive: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione professionale docente per il personale docente della scuola; 3) compenso individuale accessorio per il personale assistente, tecnico amministrativo della scuola; 4) rateo di tredicesima; 5) IVC nella misura prevista; 6) oneri riflessi a carico dell’amministrazione (nella misura prevista dalla normativa vigente).
Il Ministero dell’istruzione e del merito provvederà a effettuare il suddetto versamento per il solo anno 2025, entro il 1° settembre 2025 e per un importo pari ai 4/12 del valore finanziario riferito alle riduzioni di organico del personale docente previste per l’anno scolastico 2025/2026.
Per le annualità successive si dovrà tener conto della riduzione degli organici prevista dal comma 828 in sede di predisposizione degli allegati di personale ai bilanci di previsione secondo le istruzioni che saranno diramate nelle pertinenti circolari.
- Autorità Amministrative Indipendenti.
Il comma 829 introduce, per il solo anno 2025, una modifica alla disciplina dettata in materia di capacità assunzionale per le seguenti Autorità: a) Autorità garante della concorrenza e del mercato; b) Commissione nazionale per le società e la borsa; c) Autorità di regolazione dei trasporti; d) Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente; e) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; f) Garante per la protezione dei dati personali; g) Autorità nazionale anticorruzione; h) Commissione di vigilanza sui fondi pensione; i) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; m) Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
In particolare, il citato comma 829 prevede che le richiamate Autorità Amministrative Indipendenti possano procedere per l’anno 2025 ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti della spesa prevista per tale finalità nell’ambito dei propri bilanci sulla base dei rispettivi ordinamenti, ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno 2024.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione della disposizione di cui al comma 829, la spesa potenziale, compatibile con le disponibilità di bilancio, calcolata su base annua che le Autorità dovrebbero sostenere per perseguire il completamento degli organici con riferimento al personale di ruolo andrà ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 2024.
Ciascuna Autorità provvede alla quantificazione dei risparmi da conseguire ai sensi del comma 829 applicando la suddetta percentuale del 25 per cento alla spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio, a qualsiasi titolo, nel corso dell’anno 2024. Si precisa che tale spesa, da computarsi in ragione d’anno ossia prescindendo dalla data di cessazione dal servizio, è quella relativa alla remunerazione del medesimo personale, sulla base del livello stipendiale effettivamente conseguito all’atto della cessazione dal servizio.
Conseguentemente, ciascuna Autorità procede alla riduzione delle assunzioni programmate e alla soppressione di un numero di posti in dotazione organica (comma 833) il cui valore finanziario sia non inferiore all’entità dei suddetti risparmi che sono versati a cura di ciascuna Autorità secondo le indicazioni fornite nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
- Altri enti pubblici.
Il comma 830 interviene sul regime di reclutamento degli enti pubblici non compresi nei commi da 823 a 829, inseriti nel conto economico consolidato e individuati, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cosiddetta “Lista S13”), nei rispettivi raggruppamenti istituzionali, prevedendo per essi una apposita disciplina.
Rientrano in tale categoria gli enti compresi nei seguenti raggruppamenti istituzionali, qualora non già destinatari delle specifiche misure previste dai precedenti commi da 823 a 829: agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attività economica, enti produttori di servizi tecnici e economici, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, Autorità di bacino distrettuali, fondazioni lirico- sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e altre amministrazioni locali.
Il predetto comma 830 stabilisce che tali enti, ad esclusione dei soggetti costituiti in forma societaria, delle ONLUS e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non superiore a 20, per l’anno 2025 possano procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.
Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834.
Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.
Le amministrazioni destinatarie del comma 830 provvedono alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo a qualsiasi titolo avvenuta nell’annualità 2024 e alla conseguente riduzione delle assunzioni programmate sulla base dei rispettivi ordinamenti, in misura equivalente in termini finanziari al 25 per cento di detti risparmi.
Ai fini della determinazione di tali risparmi si tiene conto della spesa prevista nell’anno 2024 per la remunerazione del personale di ruolo cessato dal servizio, computata in ragione d’anno, cioè indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio del medesimo personale.
Conseguentemente, ciascun ente pubblico procede alla riduzione delle assunzioni programmate e alla soppressione di un numero di posti in dotazione organica (comma 833) il cui valore finanziario sia non inferiore all’entità della riduzione del 25 per cento operata sui suddetti risparmi.
Gli enti pubblici effettuano il versamento in conto entrata al bilancio dello Stato ai sensi del comma 834 delle somme corrispondenti al 25 per cento dei risparmi calcolati sulla base dei criteri innanzi esposti e secondo le modalità indicate nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
Con riferimento alle Fondazioni lirico-sinfoniche – che possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale di ruolo cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti (articolo 22, comma 2- sexies, primo periodo, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367) – il budget assunzionale relativo all’anno 2025 (risultante dalla somma dei risparmi da cessazione del personale di ruolo conseguiti negli anni 2023, 2024 e 2025) andrà ridotto di un importo pari al 25 per cento dei risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio del personale di ruolo afferenti al solo anno 2024.
In ordine ai criteri di quantificazione dei risparmi, si rinvia alle Istruzioni operative per la compilazione dello “schema tipo” per l’approvazione della dotazione organica delle Fondazioni allegate al decreto interministeriale 4 febbraio 2021, n. 68.
Qualora i risparmi relativi all’anno 2024 siano già stati, anche parzialmente, utilizzati per nuove assunzioni di personale nel corso di tale anno, al fine di dare attuazione al comma 830, la riduzione prevista del 25 per cento di tali risparmi andrà operata, nella sua interezza, a valere sulle residue facoltà assunzionali riferite al triennio 2023-2025 ancora da utilizzare (individuate nella colonna “i” relativa alle “Economie da cessazioni da utilizzare” della “Tabella 5. Economie da cessazioni” e calcolate secondo i criteri di cui al citato D.M. n. 68 del 2021).
Anche le Fondazioni lirico-sinfoniche, in applicazione del comma 833, riducono le proprie dotazioni organiche per un numero di posti almeno pari, in termini finanziari, all’entità della riduzione del 25 per cento delle proprie facoltà assunzionali e provvedono ad effettuare, ai sensi del comma 834, il versamento di una somma corrispondente a tale riduzione, entro il 30 aprile di ciascun anno, nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni contenute nella Sezione B (“Disposizioni generali”), punto 3).
SEZIONE B – Disposizioni generali.
Di seguito sono fornite alcune indicazioni di carattere generale con riferimento alle norme contenute nel comma 165 e nei commi da 831 al 834 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
- Incremento dei Fondi per il trattamento economico accessorio.
Il comma 832 introduce la possibilità, per le amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 830 e soggette ai limiti stabiliti in materia di trattamento economico accessorio dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, di incrementare i fondi relativi all’anno 2025 per il trattamento economico accessorio delle varie categorie di personale.
Tale facoltà è esercitata mediante utilizzo degli eventuali risparmi a regime conseguiti in via permanente (e asseverati dagli organi di controllo) a seguito dell’effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato per un numero di unità inferiore a quello consentito dalla vigente percentuale di turn over in ciascun anno di riferimento, in coerenza con il Piano triennale dei propri fabbisogni di personale (o con gli atti di programmazione previsti dai singoli ordinamenti). I predetti risparmi, in quanto permanenti, potranno incrementare stabilmente di pari importo anche i fondi relativi agli anni successivi al 2025.
Gli incrementi dei fondi ai sensi del comma 832, da intendersi in deroga ai summenzionati limiti, sono consentiti per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l’anno 2016 ai sensi del richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e certificato ai sensi dell’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti.
Le amministrazioni destinatarie delle norme di cui ai commi da 822 a 830 soggette ai limiti di cui al richiamato articolo 23, comma 2 e che ordinariamente sono sottoposte al regime del turn over possono applicare il comma 832 tenendo conto anche degli ulteriori risparmi strutturali maturati successivamente all’anno 2025, a seguito di ulteriore riduzione delle assunzioni rispetto alle facoltà concesse dal turn-over. Tali risparmi consentono un ulteriore incremento a regime delle risorse del fondo a decorrere dall’annualità in cui si determinano gli ulteriori risparmi.
Le restanti amministrazioni, parimenti soggette al citato articolo 23, comma 2, possono applicare il comma 832 solo con riferimento all’anno in cui, per effetto dei predetti commi da 822 a 830, siano assoggettate alla disciplina del turn over. In quest’ultima tipologia rientrano, ad esempio, gli enti pubblici di ricerca che, ai sensi del comma 826, sono assoggettati al regime del turn over limitatamente all’anno 2026, per i quali, pertanto, il comma 832 può trovare applicazione, ricorrendone gli altri presupposti, solo in relazione al fondo costituito per tale anno.
Per beneficiare della facoltà contenuta nel citato comma 832 le amministrazioni interessate dovranno rinunciare, in via definitiva, all’utilizzo di una quota parte delle facoltà assunzionali esercitabili a legislazione vigente in ciascun anno di riferimento. L’equivalente finanziario di tale quota, una volta confluito nei fondi per il trattamento economico accessorio, non potrà più essere recuperato, per finalità assunzionali, in annualità successive.
In virtù della rinuncia definitiva alla predetta quota di facoltà assunzionali, le amministrazioni riducono la propria dotazione organica di un numero di posti equivalente, sul piano finanziario, alla medesima quota (sul punto si rinvia al paragrafo che segue).
Fermo restando quanto illustrato nei paragrafi dedicati alle singole amministrazioni, in ordine ai criteri di determinazione dei risparmi destinabili ad incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio ai sensi del richiamato comma 832, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.
Al fine di garantire che le modalità applicative del comma 832 conducano – indipendentemente dalle modalità di configurazione dei fondi – a risultati omogenei, per i Ministeri e per le Amministrazioni il cui fondo risorse decentrate opera come un capitolo di spesa, al netto delle somme occorrenti per il pagamento delle progressioni economiche orizzontali effettuate (cd. “fondo netto PEO”), il limite massimo del 10 per cento del Fondo risorse decentrate certificato per l’anno 2016 va individuato prendendo a riferimento il valore complessivo di detto Fondo, incrementato della spesa complessiva sostenuta nel medesimo anno per le PEO.
Le Università statali possono utilizzare, per le finalità di cui al comma 832, quota parte delle risorse relative alle facoltà assunzionali assegnate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, già ridotte ai sensi del comma 825, lettera b). Tali Enti dovranno pertanto rinunciare, in via definitiva, all’utilizzo ai fini assunzionali di una quota parte delle facoltà assunzionali, espresse in termini di punto-organico, in ciascun anno di riferimento, realizzando, conseguentemente, una riduzione del turn over ulteriore rispetto a quanto previsto dal citato comma 825, lettera b). L’equivalente finanziario di tale quota, una volta confluito nei fondi per il trattamento economico accessorio, non potrà più essere recuperato, per finalità assunzionali, in annualità successive.
- Adeguamento delle dotazioni organiche.
Il comma 833 dispone che, per effetto di quanto previsto dai commi da 822 a 830 (riduzione strutturale delle facoltà assunzionali), le amministrazioni interessate, nell’ambito dei Piani Triennali dei Fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette all’adozione dei predetti Piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L’adeguamento della dotazione organica è asseverato dall’organo di controllo.
In particolare, le amministrazioni di cui ai commi da 823 a 830 riducono la propria dotazione organica di un numero di posti pari almeno al 25 per cento del risparmio calcolato ai fini dell’applicazione delle misure di contenimento contenute nei predetti commi.
In ordine alla valorizzazione finanziaria dei posti da ridurre in pianta organica, in considerazione delle peculiarità di ciascun comparto, si rinvia alle indicazioni fornite con riferimento ai singoli commi.
La dotazione organica da prendere a riferimento, ai fini del suo adeguamento ai sensi del comma 833, è quella vigente alla 1° gennaio dell’anno in cui operano le suddette misure di contenimento.
Nei casi in cui i risparmi derivanti da tali misure di contenimento non corrispondono a un numero intero di posti, la riduzione della dotazione organica può essere effettuata, per la parte decimale, mediante la trasformazione del posto da full-time a part-time nella misura percentuale compatibile con il risparmio conseguito (es. se il numero di posti corrispondente ai risparmi conseguiti è pari a 3,4 saranno soppressi tre posti e sarà trasformato un posto in part-time al 60 per cento).
Per le Forze Armate (comma 824, lett. a) e per il Corpo delle capitanerie di porto (comma 824, lett. b) l’adeguamento della dotazione organica è disposto direttamente dai decreti interministeriali di cui agli articoli 2207 e 2217 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (recante il “Codice dell’ordinamento militare”, c.d. “COM”).
- Versamento all’Erario dei risparmi conseguiti.
Il comma 834 dispone che entro il 30 aprile di ciascun anno (dal 2025) le somme derivanti dall’applicazione dei commi da 823 a 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato (Capitolo n. 3441, rubricato “Versamenti da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme derivanti dai risparmi di spesa conseguiti per effetto della riduzione del turn over in materia di assunzioni”) e restano acquisite all’Erario, fatte salve le specificità illustrate con riferimento ai singoli commi sopra citati nella sezione relativa alle disposizioni speciali, anche per quanto concerne i criteri da seguire per la corretta quantificazione delle predette somme.
- Compensazione delle facoltà assunzionali.
Al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l’assunzione di specifiche professionalità, il comma 831, previa emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, consente di derogare alle disposizioni di riduzione del turn over contenute nei commi da 822 a 830 mediante compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali, garantendo comunque l’invarianza dei risparmi ascritti ai predetti commi.
Per il settore scuola vige un sistema specifico, introdotto dal comma 828, che consente una rimodulazione delle riduzioni dei posti dell’organico dell’autonomia con quello del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
- Trattenimento in servizio.
Il comma 165 ha previsto che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.”.
Il limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente ai fini del previsto trattenimento in servizio è finalizzato esclusivamente all’individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio.
L’istituto del trattenimento in servizio non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, il predetto limite del 10 per cento non determina la necessità di accantonare e, di conseguenza, rendere indisponibile, sul bilancio dell’amministrazione che dispone il trattenimento in servizio, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
Con riferimento all’annualità 2024 (budget 2025), si precisa che il citato limite del 10 per cento andrà calcolato sul predetto budget 2025 (afferente ai risparmi da cessazione del personale di ruolo intervenute nel corso dell’anno 2024) al netto della riduzione della percentuale del 25 per cento da operare sul medesimo budget in applicazione dei commi da 823 a 830.
In considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).
In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa, sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.
APPENDICE NORMATIVA
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”
Articolo 1 (commi 165 e da 822 a 834).