MINISTERO delle FINANZE – Circolare n. 21 del 13 maggio 2024

Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.100 del 30 aprile 2024, è stata pubblicata la legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

L’articolo 11, del predetto decreto-legge, al comma 1, stabilisce che: “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge”.

In tale contesto, ai sensi del comma 2, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile la predetta anticipazione in favore delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nella percentuale, di norma, del 30 per cento dell’importo assegnato all’intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Si prevede, altresì, che resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento della predetta anticipazione, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

La disposizione normativa in esame è finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria a consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevedendo che l’anticipazione sia, in via ordinaria, pari al 30 per cento dell’importo del finanziamento PNRR assegnato alla misura e, di conseguenza, al singolo investimento finanziato dalla misura.

A livello di intervento, la norma trova applicazione sia per i “Nuovi Progetti” finanziati a valere sul Fondo Next Generation EU-Italia, sia per i cosiddetti “Progetti in essere”, le cui risorse finanziarie sono recate da specifiche autorizzazioni di spesa già previste a legislazione vigente.

Tenuto conto, peraltro, che la norma fa salve “eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge” ne deriva che, qualora la legislazione vigente preveda, per specifici interventi, una percentuale di anticipazione più alta rispetto al 30 per cento trova applicazione la disposizione specifica che prevede la percentuale più elevata.

Ciò premesso, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per l’applicazione della disposizione in esame sia a livello di Misura che di singoli interventi.

A) Anticipazioni a livello di Misura

Relativamente alle anticipazioni a livello di Misura, ciascuna Amministrazione centrale titolare, tenuto conto delle esigenze di liquidità connesse con lo stato di avanzamento dei pagamenti afferenti alla Misura stessa, deve presentare, per il tramite del sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, per l’attivazione dell’anticipazione a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU – Italia (NGEU).

La misura dell’anticipazione può essere erogata fino al 30 per cento dell’importo assegnato alla Misura a valere sulle risorse del Fondo NGEU e, qualora l’Amministrazione abbia già ricevuto la prima quota di anticipazione del 10 per cento, la richiesta deve essere effettuata per la differenza, fino a concorrenza dell’importo del 30 per cento del costo della misura finanziato dal Fondo NGEU.

Preme evidenziare che, relativamente alle misure già avviate e che hanno già ricevuto la prima quota di anticipazione, l’erogazione dell’integrazione fino al 30 per cento non è automatica ma deve essere richiesta da parte dell’Amministrazione titolare corredandola con un’attestazione, firmata digitalmente, che dichiari l’esistenza di un’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare i pagamenti in favore dei Soggetti attuatori ai fini del tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Va inoltre evidenziato che l’integrazione dell’anticipazione fino alla concorrenza del 30 per cento dell’importo finanziato dal Fondo NGEU, presuppone che l’Amministrazione titolare della Misura abbia, a sua volta, ricevuto da parte dei Soggetti Attuatori degli interventi analoghe richieste di anticipazione fino al 30 per cento degli importi assegnati, determinando, quindi, l’esigenza di provvista finanziaria a valere sulle risorse del Fondo NGEU.

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, valuta l’ammissibilità della richiesta sulla base delle suddette dichiarazioni e dei dati di avanzamento finanziario della Misura risultante dal sistema ReGiS, nonché delle giacenze di risorse in precedenza trasferite sulla contabilità di tesoreria NGEU intestata all’Amministrazione richiedente.

Relativamente alle Misure avviate dopo l’entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero che non abbiano ancora ricevuto alcuna anticipazione, nella richiesta di anticipo del 30 per cento l’Amministrazione titolare della Misura dovrà comunque attestare, ai fini del riconoscimento, l’avvenuto avvio di operatività della Misura stessa, ovvero l’avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’erogazione dell’anticipazione viene disposta nei termini previsti dalla disposizione in parola. L’erogazione dell’anticipazione è, in ogni caso, subordinata all’effettiva disponibilità delle risorse nell’apposita contabilità di tesoreria Next Generation EU intestata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.

B) Anticipazioni a livello di intervento

Per quanto riguarda le anticipazioni a livello di progetto, occorre fare una distinzione tra i cosiddetti “Progetti in essere”, finanziati con risorse recate da specifiche disposizioni di legge, ed i “Nuovi Progetti”, ossia quelli che hanno ottenuto assegnazioni a valere del Fondo NGEU.

Relativamente alle modalità di riconoscimento dell’anticipazione, nel caso dei Progetti in essere, l’Amministrazione è tenuta a seguire le regole previste dalle specifiche disposizioni di legge autorizzative della spesa, ferma restando la possibilità di erogare fino al 30 per cento del finanziamento concesso in favore dell’intervento, fatto salvo il riconoscimento di percentuali più elevate eventualmente previste dalla medesima legge autorizzativa della spesa e/o da altre specifiche norme di settore applicabili all’intervento.

Sempre per i Progetti in essere, resta ferma la possibilità per i Soggetti Attuatori di formulare richiesta di anticipazione del 30 per cento direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023 e, quindi, vi sia impossibilità ad accedere all’anticipazione ordinaria a carico della legge autorizzativa della spesa dell’intervento specifico. In tal caso, i Soggetti Attuatori dovranno seguire le modalità stabilite con circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 24 luglio 2023.

Relativamente ai cosiddetti Nuovi Progetti, finanziati a valere sul Fondo NGEU, l’Amministrazione provvede all’istruttoria delle richieste di anticipazione presentate dai Soggetti attuatori degli interventi, per far fronte alle esigenze di liquidità connesse con l’attuazione degli stessi.

Sia nel caso dei Progetti in essere che dei Nuovi Progetti l’integrazione, fino al 30 per cento, dell’anticipazione eventualmente già ricevuta non è automatica ma va specificamente richiesta da parte dei Soggetti Attuatori all’Amministrazione titolare della Misura. Anche in tal caso, la richiesta del Soggetto Attuatore deve essere corredata dall’attestazione dell’effettiva esigenza di liquidità necessaria per assicurare il tempestivo raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Tali esigenze saranno valutate dalle Amministrazioni titolari della Misura sulla base dello stato di avanzamento finanziario dei progetti risultante dal sistema ReGiS. Qualora i dati dei progetti risultanti dal sistema ReGiS siano incompleti, incoerenti ovvero non aggiornati, l’Amministrazione provvede all’erogazione soltanto a seguito dell’aggiornamento/correzione dei dati sul sistema ReGiS da parte del Soggetto Attuatore.

Si ribadisce, infine, che il riconoscimento dell’anticipazione nella misura del 30 per cento del finanziamento concesso è subordinato all’esistenza dell’effettiva disponibilità di cassa nell’ambito dei capitoli di bilancio gestiti dall’Amministrazione titolare su cui grava la spesa (Progetti in essere), ovvero nell’ambito delle contabilità di tesoreria NGEU (Nuovi progetti).

In caso di esito positivo dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione titolare di Misura, l’erogazione delle risorse deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della presentazione della richiesta.

Gli elementi sopra esposti valgono quali indicazioni di carattere generale, ferme restando le valutazioni che ciascuna Amministrazione titolare di Misura dovrà di volta in volta effettuare relativamente alle richieste di integrazione delle anticipazioni, anche in termini di coerenza con eventuali clausole specifiche previste nelle procedure di selezione dei progetti e negli atti di concessione dei finanziamenti, al fine di scongiurare il rischio di contenziosi.