AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E
Indici sintetici di affidabilità fiscale – Proroga dei versamenti
Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui ai commi 3 e 4 all’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “Decreto Crescita”), convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019.
In particolare, detto articolo prevede che “3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
“4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”.
Al riguardo si osserva che il comma 1 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che “Al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni”.
Il successivo comma 2 dispone che “Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati”.
Con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali. Tali indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione.
Con le disposizioni normative richiamate sono state quindi individuate le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli ISA in argomento.
Tanto premesso, l’articolo 12-quinquies in commento, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
– applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
– applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
– determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
– dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 gennaio 2020, n. 27762 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 31 gennaio 2022, n. 29368 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei…
- Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 30 aprile 2020, n. 183037 - Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo…
- Indici sintetici di affidabilità fiscale - Proroga dei versamenti - Imprenditori agricoli titolari di reddito agrario - Risposta 02 agosto 2019, n. 330 dell'Agenzia delle Entrate
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 04 giugno 2019, n. 175451 - Modifiche al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo civile: acquisizione ed esame delle prove
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, chiamate a dirimere in via defi…
- I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8557 depositata il 27…
- Contratto di lavoro a tempo determinato: reiterazi
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 5542 depositata…
- Reato di omesso versamento IVA: responsabile l
La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 13319 depositat…
- Lavoro a chiamato o intermittente: le regole, i li
Il lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata) è disciplinato dal D.Lgs. n. 81…