AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 21545 del 29 gennaio 2024
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2024
Dispone
1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024
1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.
1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.
2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
2.2 Atteso quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.
2.3 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Motivazioni
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati tali dati.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1, i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2024.
Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.
In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.
Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 9-bis, del decreto legge n. 50 del 2017, individua le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2024.
Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione».
Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 8 febbraio 2023 non ancora revisionati.
Al termine delle elaborazioni, atteso anche che l’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede che l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco, possono essere previsti trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023:
approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1
ULTERIORI DATI PER L’APPLICAZIONE DEGLI ISA AL PERIODO D’IMPOSTA 2024
I dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate, che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli
Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto ministeriale, sono i seguenti:
– Condizione di Pensionato, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.
– Forma societaria Cooperativa, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.
– Consumi energetici, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.
– Età dei lavoratori dipendenti, per tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2023, ad esclusione degli ISA per i quali la variabile è già presente all’interno del modello di rilevazione dei dati.
Allegato 2
(testo dell’allegato)