Agenzia delle Entrate – Risposta n. 186 dell’ 8 luglio 2025
Individuazione del Paese di imposizione degli utili percepiti da un socio accomandante residente in Spagna da parte di una società in accomandita semplice italiana
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L”’Istante” (o il ”Contribuente”) dichiara di essere residente in Spagna ed iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) dall’anno x.
Inoltre, riferisce di essere socio accomandante di una società in accomandita semplice (di seguito, la ”Società”) con sede in Italia ed operativa esclusivamente in Italia.
In relazione a tali circostanze, l’Istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della normativa in merito alla dichiarazione dei redditi dei non residenti e sull’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e Spagna (di seguito, ”Convenzione” o ”Trattato”).
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante sostiene che gli utili derivanti dalla partecipazione alla Società siano imputabili per trasparenza ai soci e, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera g), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), debbano essere considerati prodotti nel territorio italiano, con conseguente tassazione in Italia anche per i soci non residenti.
Inoltre, in base all’articolo 7 della Convenzione, il Contribuente ritiene che tali utili di impresa debbano essere tassati esclusivamente in Italia, in quanto Paese di residenza della Società, e non in Spagna, Paese di residenza del socio accomandante.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Cfr. Circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, e Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 471/E).
Pertanto, la seguente risposta si basa sui fatti e sui dati assunti acriticamente così come prospettati nell’istanza, fermo restando, in capo al competente Ufficio finanziario, l’ordinario potere di verifica e di accertamento nei confronti dell’Istante.
Nell’assunto di una residenza fiscale dell’Istante in Spagna circostanza si ribadisce non riscontrabile in questa sede, l’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ”l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.
Pertanto, il Contribuente sarà soggetto ad imposizione in Italia soltanto sui redditi prodotti nel nostro Paese, individuati secondo i criteri previsti dall’articolo 23 del TUIR, il quale, al comma 1, lettera g), considera prodotti nel territorio dello Stato i redditi delle società di persone residenti imputati per trasparenza ai soci non residenti come redditi di partecipazione ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.
Da ciò consegue che, in applicazione della richiamata normativa interna, i redditi della Società imputati per trasparenza all’Istante sono soggetti ad imposizione nel nostro Paese e, quindi, devono essere oggetto di dichiarazione dei redditi in Italia.
Qualora i redditi prodotti dalla Società siano imponibili per trasparenza in capo all’Istante anche in Spagna, occorre considerare le disposizioni convenzionali, la cui prevalenza sul diritto interno è pacificamente riconosciuta nell’ordinamento italiano e, in ambito tributario, è sancita dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre ad essere stata affermata dalla giurisprudenza costituzionale.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’articolo 4 del Trattato, ”l’espressione ”residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a causa del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”.
Ne consegue che la Società, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini convenzionali in Italia.
Si evidenzia che, nel caso di specie, la Convenzione troverà applicazione solo qualora i redditi prodotti dalla società di persone italiana saranno imponibili per trasparenza in Spagna in capo al medesimo socio (circostanza non precisata nell’istanza). In tale ipotesi, il reddito d’impresa prodotto dall’Istante sarà imponibile in Italia nel presupposto (non verificabile in questa sede) che l’attività della società di persone italiana configuri una stabile organizzazione nel nostro territorio (cfr. articolo 7 della Convenzione tra Italia e Spagna).