MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 14 aprile 2023
Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore (G.U. 29 aprile 2023, n. 100)
Capo I
Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica
Art. 1
Ripetibilità delle spese di notifica
1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall’esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonchè le spese derivanti dall’applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.
2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all’art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.
Art. 2
Costo della notifica
1. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell’atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l’invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell’art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di euro 12,19 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell’art. 142 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.
Art. 3
Esclusioni
1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’amministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l’applicazione dell’art. 2, comma 1.
Art. 4
Decorrenza
1. Le spese di cui al presente Capo si applicano per gli atti emessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Capo II
Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva
Art. 5
Misure del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori
1. È approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive.
3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto dal Capo I del presente decreto.
Art. 6
Coefficienti di maggiorazione
1. Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l’importo complessivo del credito per cui si procede.
2. Per l’esecuzione mobiliare il diritto a percepire il rimborso della spesa sorge all’atto in cui il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all’atto stesso.
Art. 7
Rimborso delle spese sostenute per le attività funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva
1. Oltre al rimborso di cui agli articoli 5 e 6, compete anche il rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti per quelle attività, riportate nella tabella in allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.
2. Per lo svolgimento delle attività comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del relativo rimborso è calcolata utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto.
3. È, altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.
Art. 8
Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari
1. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell’aggiudicatario o dell’acquirente ove sia seguita l’aggiudicazione o l’acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.
Art. 9
Decorrenza
1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti emessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 10
Annullamento o inesigibilità del credito
1. Nel caso di annullamento o inesigibilità del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto affidatario spetta il rimborso delle spese a carico dell’ente creditore nella misura della spesa effettivamente sopportata e addebitata al debitore.
Art. 11
Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie
1. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
Art. 12
Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive
1. Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive di cui ai capi I e II possono essere aggiornate con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’aggiornamento è effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.
Art. 13
Pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
TABELLA SPESE ESECUTIVE
Pignoramento mobiliare | 26,00 | |
Pignoramento presso terzi (compreso fitti e pigioni) | 38,00 | |
Pignoramento immobiliare o di mobili registrati | 248,00 | |
Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali | 212,00 | |
Incanto mobiliare | 13,00 | |
Vendita a trattativa privata | 17,00 | |
Incanto immobiliare | 57,00 | |
Iscrizione di causa a ruolo | 11,00 | |
Per ogni udienza davanti al giudice | 57,00 | |
Progetto di attribuzione del ricavato | 38,00 | |
Richiesta di registrazione | 11,00 | |
Asporto per procedure eseguite nell’aggregato urbano | 35,00 | |
Asporto per procedure eseguite fuori dell’aggregato urbano | 57,00 | |
Deposito: | ||
a) autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi | 3,90 / giorno | |
con portata fino a 25 q.li | 4,60 / giorno | |
con portata fino a 35 q.li | 8,50 / giorno | |
con portata oltre 35 q.li di rimorchi ed autocarri con motrici | 14,20 / giorno | |
29,70 | ||
b) di autoveicoli | 1,10 /giorno | |
con valore fino a euro 2.582,00 – primi trenta giorni | 39,00 | |
1,80 / giorno | ||
con valore fino a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta | ||
con valore superiore a euro 2.582,00 – primi trenta giorni | 42,50 | |
con valore superiore a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta | 0,90 / giorno | |
68,00 | ||
1,70 / giorno | ||
c) altri beni | ||
con valore fino a euro 2.582,00 – primi trenta giorni | ||
con valore fino a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta | ||
con valore superiore a euro 2.582,00 – primi trenta giorni con valore superiore a euro 2.582,00 – giorni successivi a trenta | ||
Comunicazione preventiva fermo amministrativo | 43,00 | |
Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria | 212,00 | |
Cancellazione ipotecaria | 78,00 | |
Sequestro conservativo | 180,00 |
Coefficienti di applicazione della maggiorazione per gli importi superiori a euro 500,00
Da | A | incremento |
500,01 | 1000,00 | 20,00% |
1000,01 | 3000,00 | 50,00% |
3000,01 | 5000,00 | 100% |
5000,01 | 10.000,00 | 200% |
10.000,01 | 20.000,00 | 300% |
Oltre 20.000,00 | 500% |
Allegato B
TABELLA ATTIVITÀ SVOLTE SOGGETTE A RIMBORSO SPESE
PROCEDURE | ATTIVITA’ | ||
Pignoramento mobiliare | Stima dei beni pignorati | ||
Opera di specialisti per accesso forzato | |||
Assistenza forza pubblica | |||
Pignoramento ex art. 521 bis c.p.c. (c.d. pignoramento auto) e relativa trascrizione presso PRA | |||
Pignoramento di quote sociali, relativa trascrizione e spese di Consulenza Tecnica d’Ufficio necessaria per la valutazione delle quote | |||
Pignoramento di cose mobili | |||
Intervento nell’esecuzione mobiliare | |||
Pignoramento presso terzi ed eventuale giudizio di accertamento | |||
Pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 | |||
Pignoramento immobiliare | Attività propedeutica all’avvio della procedura (iscrizione, cancellazione e riduzione ipotecaria) | ||
Richiesta certificati ipotecari | |||
Richiesta certificati catastali | |||
Perizia Ufficio tecnico erariale | |||
Trascrizione del pignoramento immobiliare | |||
Istanza di vendita | |||
Consulenza tecnica d’ufficio | |||
Pubblicità | |||
Intervento nella procedura immobiliare | |||
Procedure concorsuali | Istanza di liquidazione giudiziale | ||
Insinuazione tempestiva, tardiva ed ultra tardiva | |||
Eventuale relazione del consulente tecnico di parte | |||
Procedure di opposizione ad esecuzione, atti esecutivi e di terzo | Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale | ||
Procedure di reclamo in ambito concorsuale | Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale | ||
Assistenza stragiudiziale | Assistenza legale nella definizione delle procedure esecutive al fine di agevolare il recupero del credito |
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