AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 192000 del 12 aprile 2024
Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative specifiche tecniche
Dispone:
1. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025
1.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2023 ed alla elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli stessi indici, sono acquisiti secondo le modalità indicate nei successivi punti 2 e 3 del presente provvedimento.
2. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, da parte dei soggetti incaricati della trasmissione telematica
2.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
2.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. legislativo 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione (inserita nelle modalità, definite nelle specifiche tecniche citate al successivo punto 2.1.2) di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.1.2 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
2.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
2.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
2.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
– codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;
– periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
– data di conferimento della delega.
2.2.3 I soggetti di cui al punto 2.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, i seguenti elementi:
– codice fiscale del contribuente;
– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
– numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto 2.2.6;
– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
– gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in allegato 3 al presente provvedimento.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2.4 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
2.2.5 I soggetti di cui al punto 2.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
2.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
– numero progressivo e data della delega;
– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
– estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
2.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre, l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 2.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h), del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.
2.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati di cui al punto 2 del presente provvedimento consultando il proprio cassetto fiscale.
2.3 Ricevute
2.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.
2.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al punto 2.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.2.3, contenente i dati corretti.
2.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 2.3.1, della richiesta che si intende annullare.
2.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
2.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto 2.4.1, sono resi disponibili, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 2.4.1, i file sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:
– l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
– l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
2.4.3 I file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2.
2.4.4 L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata del sito internet per venti giorni lavorativi, i file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento.
3. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati
3.1 Il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
– Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
– credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei casi normativamente previsti.
3.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento.
Motivazioni
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.
Al riguardo il presente provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso favorevolmente.
Con il presente provvedimento sono individuate anche le specifiche tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.
Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013: Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 13 gennaio 2023: Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023: individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023: approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;
Decreto ministeriale 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2022;
Decreto ministeriale 18 marzo 2024: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegato 1.1
SPECIFICHE TECNICHE DELEGHE MASSIVE ISA 2024
(Testo dell’allegato)
Allegato 1.2
SPECIFICHE TECNICHE DELEGHE MASSIVE ISA (TRACCIATI RECORD 2024)
(omissis)
(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio “48ORE”)
Allegato 2.1
SPECIFICHE TECNICHE ISA PRECALCOLATO 2024
(Testo dell’allegato)
Allegato 2. 1
SPECIFICHE TECNICHE ISA PRECALCOLATO 2024 (SCHEMA XSD)
(omissis)
(L’allegato omesso può essere richiesto alla redazione mediante il servizio “48ORE”)
Allegato 2.2
GUIDA FILE PRECALCOLATO ISA 2024
(Testo dell’allegato)
Allegato 3
ELEMENTI DI RISCONTRO RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI DEI SOGGETTI DELEGANTI
Nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura, sono indicati, per ciascun delegante, i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario:
1) dati relativi alla dichiarazione IVA 2023 – Periodo d’imposta 2022 presentata da ciascun soggetto delegante:
– l’importo corrispondente al volume d’affari;
– gli importi corrispondenti all’imposta a debito e all’imposta a credito.
2) in assenza di dichiarazione IVA, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – Periodo d’imposta 2022 presentato da ciascun soggetto delegante:
– l’importo corrispondente alla somma dell’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell’anno, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti;
– l’importo corrispondente all’ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d’imposta indicato nel quadro F e del totale delle spese indicate nel quadro H.
Al riguardo, si tiene conto dell’ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria alla data indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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