AGENZIA delle ENTRATE – Provvedimento n. 237466 del 27 giugno 2023

Individuazione dell’ufficio competente in attuazione di quanto previsto dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Dispone:

1. Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, spettano, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, è competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.

2. Nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione di cui al punto 1 è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.

3. La competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione di cui ai punti precedenti, è individuata all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

4. Con successivi provvedimenti possono essere integrate o modificate le previsioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Motivazioni

Il comma 35 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede che le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 del medesimo articolo 1 spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente/beneficiario, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione.

Il medesimo comma 35 statuisce che, in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell’Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del relativo direttore.

La norma era originariamente inserita nel decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157; al riguardo, il comma 41 dell’articolo 1 della legge della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha previsto l’abrogazione del citato decreto-legge, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in vigenza dello stesso.

Con il presente provvedimento viene data attuazione alla disposizione di cui al comma 35 dell’articolo1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare è previsto che le attribuzioni indicate ai commi da 31 a 34 dell’articolo 1 in precedenza citato spettano, in mancanza del domicilio fiscale individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate che, al momento della commissione della violazione, risulta competente con riferimento al luogo dove è stata commessa.

Con riferimento alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura, il luogo della commissione della violazione utile ad individuare la competenza, in mancanza del domicilio fiscale del contribuente beneficiario, è il domicilio fiscale del cessionario o fornitore, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento di utilizzo del credito.

Al riguardo per individuare la competenza territoriale, con riferimento al luogo dove è stata commessa la violazione, è necessario fare riferimento all’Allegato A del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, che la determina con riferimento alle Direzioni Provinciali.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (Allegato A);

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, commi 421 e 422);

Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1 commi 35 e 41).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.