Industria: accordo quadro territoriale regione Basilicata in materia di detassazione
Addì, 2 maggio 2013 in Potenza
Tra
CONFINDUSTRIA BASILICATA
CGIL di BASILICATA
CISL di BASILICATA
UIL di BASILICATA
premesso che
– che l’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, per il periodo d’imposta 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
– che è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013;
– che è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
– che è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;
si conviene quanto segue
1. per l’attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria Basilicata nel territorio della Regione Basilicata, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono – con l’assistenza di Confindustria Basilicata, stipulare accordi aziendali – che si applicano a tutti i dipendenti dell’impresa – con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;
2. fermo il contenuto dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l’efficacia delle intese modificative, per l’anno 2013, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confindustria Basilicata, che non si avvalgano della procedura di cui al punto 1, potranno applicare l’agevolazione fiscale prevista dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013, in relazione alle voci retributive – così come previste nella circolare n. 15/2013 -erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda. Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;
3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori del territorio della Regione Basilicata, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto dell’art. 3 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013;
4. l’agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell’orario attuata in azienda, modifica che costituisce l’indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;
5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;
6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l’informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;
7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.
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- Accordo quadro per la detassazione dei premi di produttività per il territorio lombardo del 30 marzo 2018 - Confesercenti
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