La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6368 depositata l’ 8 marzo 2021, intervenendo in tema di inerenza dei costi, ha ribadito che “in materia di inerenza dei costi deducibili afferma che deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all’oggetto dell’impresa (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559).”
La vicenda ha riguardato una società operante nel settore del pellame a cui veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IV con cui venivano recuperati a tassazione costi per spese di sponsorizzazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, indebitamente dedotti in quanto non inerenti. La contribuente avverso tale atto impositivo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale con due motivi. Deducendo la nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nonché la deducibilità dei costi sostenuti. I giudici di prime cure rigettavano in toto il ricorso della società. La contribuente avverso la decisione della CTP proponeva ricorso in appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che i costi per sponsorizzazione non sono inerenti, in quanto incongrui rispetto all’attività sponsorizzata ed inoltre pur essendo desumibile un obbligo di contraddittorio con il contribuente quanto all’IVA, non sono state in concreto indicate le ragioni che si sarebbero potute far valere in sede amministrativa. La società contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato solo il secondo motivo. Quanto al primo i giudici di legittimità hanno riaffermato che “Il rispetto, anche nell’ambito delle indagini cd. «a tavolino», del contraddittorio endoprocedimentale in tema di tributi armonizzati comporta – in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics, punti 79, 80, 82) – l’invalidità dell’atto solo ove il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa “
La Suprema Corte, nell’accogliere il secondo motivo, ha riaffermato che “da un lato, che non assume rilevanza, in quanto tale, la congruità o l’utilità del costo rispetto ai ricavi, dovendosi dare un giudizio di inerenza di carattere qualitativo e non quantitativo (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30366; Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27786; Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 450); dall’altro, che l’antieconomicità del costo (rispetto al ricavo atteso) degrada a mero elemento sintomatico della carenza di inerenza (Cass., Sez. V, 17 luglio 2018, n. 18904). In conseguenza di tale impostazione, sono stati, ad esempio, ritenuti deducibili, in quanto inerenti, costi relativi ad attività di carattere preparatorio (Cass., Sez. V, 3 ottobre 2018, n. 23994), come anche costi strumentali ad attività future e di potenziale proiezione dell’attività imprenditoriale (Cass., Sez. V, 31 maggio 2018, n. 13882).”
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