AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 11 del 31 marzo 2023
Informazioni tariffarie vincolanti
1. PREMESSA
Ai sensi dell’art. 56 del Regolamento UE 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU), i dazi doganali, nonché le altre misure stabilite da disposizioni specifiche dell’Unione nel quadro degli scambi delle merci, sono applicati sulla base della tariffa doganale comune.
La corretta classificazione delle merci riveste un ruolo centrale per garantire, nel rispetto delle misure tributarie ed extra-tributarie, la fluidità dei traffici commerciali ed una applicazione uniforme della normativa in tutta l’Unione Europea (UE). Si tratta di una attività che richiede un’attenta analisi e valutazione del bene oggetto di classificazione nonché un accertamento della sua natura merceologica, alla luce dei principi fissati dal Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare:
1) dalla Nomenclatura Combinata (NC) dell’UE, che si basa sul Sistema Armonizzato (SA) di designazione e di codificazione delle merci, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) e dalle rispettive Note Esplicative (NENC e NESA);
2) dalla tariffa integrata (TARIC), che fornisce informazioni su tutta la politica commerciale e le misure tariffarie applicabili a determinate merci nell’UE, costituita dal codice a 8 cifre della NC e 2 cifre supplementari (sottovoci TARIC).
Considerata la rilevanza e la complessità dell’attività di classificazione, il c.d. pacchetto (NOTA 1) del CDU ha innovato e rafforzato la disciplina concernente le decisioni relative alle Informazioni Vincolanti, in particolare quella relativa alle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), sulla quale sono d’ausilio le indicazioni contenute nelle Linee guida amministrative (NOTA 2) sulla gestione del sistema delle ITV.
I Servizi della Commissione Europea hanno recentemente sottolineato l’importanza delle decisioni in questione che, in base alle nuove condizioni, possono essere richieste solo laddove si riferiscano ad operazioni commerciali realmente prospettate e siano collegate a specifici regimi doganali. Inoltre, in considerazione dell’obbligo, introdotto dalla nuova disciplina, di indicare il numero di decisione ITV nella dichiarazione doganale, l’impiego di tali informazioni vincolanti è divenuto stringente e consente di raggiungere più efficacemente l’obiettivo di uniformare l’applicazione della normativa unionale nei vari Stati membri.
Le ITV sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale, previste per facilitare l’applicazione della normativa doganale ed incrementare il livello di compliance degli operatori economici. Per mezzo delle stesse, su richiesta degli interessati, le Autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce, con conseguente assegnazione del relativo codice di NC o TARIC, che dovrà poi essere obbligatoriamente utilizzato dal titolare della decisione nelle relative operazioni doganali.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della normativa doganale, le Autorità doganali di tutti gli Stati membri hanno il compito di evitare il rilascio di decisioni ITV divergenti, che potrebbero creare una disparità di trattamento nei confronti degli operatori dell’UE. Una divergenza, infatti, può emergere quando due o più decisioni ITV per prodotti identici o sufficientemente simili vengono adottate con classificazioni in codici tariffari diversi. In tali situazioni è previsto un obbligatorio confronto diretto tra le Autorità doganali, su iniziativa di uno degli Stati membri interessati; la procedura è disciplinata nel dettaglio nelle citate Linee guida (NOTA 3) relative alle Informazioni Tariffarie Vincolanti.
Le ITV possono essere richieste all’Autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito o in cui dette decisioni saranno utilizzate. La domanda può essere proposta da un operatore commerciale o da un suo rappresentante incaricato della gestione dell’istanza. Quest’ultimo non acquisisce la veste di titolare dell’ITV, riservata al richiedente che compie le operazioni doganali riferite alla merce oggetto di ITV. Anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE può richiedere una ITV all’Autorità doganale dello Stato Membro in cui intende svolgere le operazioni doganali, previa acquisizione del codice EORI presso la stessa Autorità doganale.
Le decisioni ITV hanno piena efficacia giuridica su tutto il territorio dell’Unione e sono vincolanti nei confronti:
– di tutte le Autorità doganali dell’Unione Europea, che devono riconoscere al titolare dell’ITV il codice tariffario ivi indicato per quella determinata merce in occasione dell’espletamento delle operazioni doganali effettuate successivamente all’adozione della decisione;
– del titolare della decisione, che deve utilizzare l’ITV (a decorrere dalla data di pubblicazione sul portale informatico), mediante menzione obbligatoria, resa attraverso l’indicazione del numero identificativo dell’ITV in corrispondenza del codice documento C626 tra i documenti a supporto della dichiarazione doganale. La mancata spendita della ITV (oppure l’utilizzo di classificazione diversa da quella prevista per la merce oggetto di ITV) rappresenta una violazione della norma unionale.
La domanda e la documentazione allegata debbono essere in lingua italiana poiché, in caso contrario, l’Autorità doganale potrà richiedere all’istante di fornirne la traduzione, a pena di possibile rigetto dell’istanza, per mancanza di informazioni necessarie a procedere, qualora l’interessato non provveda.
Le ITV sono rilasciate dall’Autorità doganale a titolo gratuito, fatta salva la facoltà di addebitare al richiedente le spese necessarie per speciali analisi chimiche o perizie straordinarie sulla merce oggetto dell’ITV, oppure per la restituzione dei campioni presentati a corredo della domanda.
2. IL PROCEDIMENTO DI RICHIESTA E RILASCIO DELLA ITV
Il procedimento (NOTA 4) di richiesta, rilascio e gestione delle ITV avviene unicamente mediante l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che – tramite una interfaccia elettronica messa a disposizione degli operatori (Generic Trader Portal – GTP) – consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso procedurale per il rilascio delle decisioni in questione.
La procedura per il rilascio delle ITV è centralizzata. La struttura competente per la ricezione, la trattazione, la decisione finale e la gestione successiva della ITV è l’Ufficio Tariffa e classificazione della Direzione Dogane (di seguito l’Ufficio centrale).
In applicazione dell’art.6, parag.1, del CDU, le istanze di ITV devono essere presentate dall’operatore esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal (NOTA 5).
Considerato che tutte le fasi procedimentali relative all’ITV (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione etc..) nonché le fasi di gestione di tali decisioni (diritto ad essere ascoltati, revoca, annullamento, uso esteso etc..) si svolgono per mezzo del Generic Trader Portal, eventuali istanze di ITV presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non sono prese in considerazione.
Per accedere al Generic Trader Portal e presentare l’istanza, l’operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) (NOTA 6), secondo le proprie necessità operative.
Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore riceve – stesso mezzo –, entro 7 giorni, la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV (ad es. IT922104-2023-APP171).
Eventuali campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV. L’invio può avvenire su iniziativa del richiedente oppure, successivamente, su richiesta dell’Ufficio centrale.
Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo (NOTA 7), fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni riguardanti la corretta compilazione del formulario elettronico di richiesta di ITV:
– occorre corredare l’istanza di schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, nonché informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare;
– la documentazione che riporta notizie riservate deve essere inserita nel campo confidenziale (campo 10), in quanto è responsabilità dell’operatore vigilare sulle informazioni che non intende divulgare al pubblico. Qualora, come previsto, sia necessario fornire foto (NOTA 8) del prodotto recante il marchio o altri elementi distintivi e riconoscibili dello stesso, le medesime andranno inserite nel suddetto campo 10;
– il campo 9, riferito alla descrizione del prodotto, deve essere compilato in modo chiaro e completo. Nel dettaglio, come specificato nelle Linee Guida ITV, è fondamentale che la descrizione delle merci consenta la corretta identificazione dell’articolo da classificare, in quanto costituisce il nesso effettivo tra la decisione ITV e la merce dichiarata. Nel concreto, oltre a indicare la natura della merce, il richiedente deve fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della stessa e alla sua composizione, al processo di fabbricazione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio: le dimensioni, il colore, l’imballaggio o altre particolarità.
Al fine di una corretta descrizione occorre rispondere alle seguenti domande:
a. che cos’è la merce? (natura);
b. che aspetto ha la merce? (descrizione fisica);
c. a che cosa serve la merce e come si usa? (funzione);
d. di che cosa è fatta la merce? (composizione);
e. caratteristiche distintive? (esempio: dimensioni ed imballaggio).
Non saranno accettate domande in cui la descrizione contenga informazioni incomplete o che fanno semplice rimando alle schede tecniche allegate o alla sola designazione della voce doganale indicata. Un’incompleta compilazione del campo 9 comporta la necessità di chiedere all’istante le informazioni mancanti, da fornire entro un termine non superiore a 30 giorni. In assenza di risposta, ai sensi dell’art. 12 del Reg. UE 2447/2015, la procedura di rilascio viene interrotta e il richiedente viene informato tramite il Generic Trader Portal.
Nella fase istruttoria è essenziale il contributo fornito dagli Uffici locali. Per tale ragione, l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante. L’Ufficio locale, diversamente da quanto precedentemente previsto, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio centrale, e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando:
– il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
– l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
– ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV.
Qualora l’Ufficio locale non fosse coinvolto nelle operazioni doganali compiute dal richiedente, lo stesso valuterà quale altra Struttura territoriale è principalmente interessata dalle operazioni della specie e chiederà a quest’ultima di fornire le informazioni utili ai fini del completamento della relazione in questione, dandone contestuale notizia all’Ufficio centrale.
L’ITV è uno degli strumenti previsti dal CDU per favorire la compliance degli operatori economici e, per tale ragione, non deve rappresentare un aggravio eccessivo ed immotivato per l’istante. Eventuali attività di verifica presso i locali dei richiedenti o richieste di campioni rappresentativi delle merci oggetto di istanza saranno da effettuarsi a cura dell’Ufficio locale solo su indicazione dell’Ufficio centrale. Laddove l’Ufficio locale le ritenesse comunque necessarie ne darà previa informazione all’Ufficio centrale, onde evitare una eventuale duplicazione di attività già poste in essere.
Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.
Le decisioni ITV rilasciate non possono essere in alcun caso modificate (NOTA 9).
3. RINNOVO
Il rinnovo di una ITV, che si può richiedere mediante compilazione del campo 5 del formulario elettronico della domanda, consiste nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
Per il rinnovo di una ITV, l’Ufficio procede ad una completa istruttoria, per valutare, tra l’altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo. La differenza, pertanto, rispetto a quest’ultimo, consiste nella possibilità di adottare la nuova ITV con validità a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla scadenza della ITV di cui si chiede il rinnovo. Per evitare soluzioni di continuità tra la precedente e la nuova ITV, è opportuno richiederne il rinnovo intorno ai 120 giorni antecedenti alla sua scadenza.
Le ITV, una volta scadute, non possono essere oggetto di rinnovo.
4. TERMINI
La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente, la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.
I motivi specifici di non accettazione dell’istanza, ulteriori rispetto a quelli genericamente riferiti alle decisioni doganali adottate su richiesta ai sensi dell’art. 22 CDU, sono definiti all’art. 33 p. 1 del CDU che indica due casi:
1. la presentazione di analoga istanza presso altro Stato membro (BTI shopping);
2. la richiesta di una ITV non riferita ad un uso previsto della stessa, quindi in assenza di operazioni doganali realmente prospettate. A tal fine, è obbligo del richiedente indicare in domanda il regime doganale per cui viene richiesta l’adozione della decisione e, se richiesto dall’Autorità doganale, corredare la stessa di eventuali ordini, contratti commerciali o altra documentazione atta a verificare la condizione di accettazione sopra menzionata.
L’Ufficio, dal momento dell’accettazione, ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti (NOTA 10).
L’Ufficio, anche successivamente all’accettazione della domanda, può sospendere i termini per ulteriori 30 giorni qualora valuti opportuno richiedere all’istante ulteriori informazioni utili alla classificazione della merce oggetto dell’ITV.
5. NOTIFICA
Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV (es. l’accettazione, la richiesta di ulteriori informazioni, la mancata accettazione, l’emissione della decisione ITV, la revoca, l’annullamento e la concessione del periodo di grazia, etc.) prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI, in cui è possibile inserire documenti e commenti specifici. Gli atti firmati, validi ed efficaci a far data dalla pubblicazione sul portale, salvo che sia altrimenti disposto nel provvedimento stesso, devono essere prelevati dal Generic Trader Portal, a cura dell’operatore interessato, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dell’Autorità competente.
A tal proposito, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
1. La “copia per il titolare” della decisione ITV firmata è inserita nel Generic Trader Portal, dove può essere direttamente prelevata. Non sarà più inviata la copia cartacea della ITV a mezzo raccomandata A/R (NOTA 11).
2. Oltre alla notifica che il portale emette nei confronti del soggetto registrato ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile richiedere – a cura del soggetto che opera sul predetto portale – l’inoltro di una c.d. “e-mail di alert”, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul noto portale. La e-mail di alert ha valore di mera comunicazione di cortesia; tuttavia, considerato che non verrà più inviata la copia cartacea dell’ITV a mezzo raccomandata, consente la pronta conoscibilità degli atti dalla cui notifica decorre il termine per esperire, eventualmente, un’azione legale.
3. Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere sentiti (ad esempio, revoca, annullamento, uso esteso etc..), ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC (o raccomandata A/R), l’atto in questione, unitamente all’invito ad acquisire le informazioni rilevanti nel Generic Trader Portal.
Per quanto sopra e ai sensi dell’art. 22 p. 4 del CDU, il dies a quo ai fini dell’eventuale proposizione di un ricorso in relazione alla decisione ITV adottata decorre dal momento della pubblicazione della stessa sul portale EBTI, data in cui si ritiene che il soggetto interessato abbia ricevuto la decisione, salvo non diversamente indicato in relazione alle casistiche di cui al punto 3.
6. RICORSO
In base a quanto previsto dall’art. 22, paragrafo 6a) del CDU, in caso di rilascio di una decisione ITV non è previsto il diritto ad essere sentiti nel caso in cui l’Autorità doganale classifichi le merci con un codice tariffario differente da quello proposto dal richiedente. Tuttavia, è sempre ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, mediante notifica, con le modalità di cui all’art. 20 del D.Lgs. 546/92, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Dogane – Via Mario Carucci 71, 00143 Roma, entro il termine perentorio di 60 gg dalla pubblicazione dell’ITV sul Generic Trader Portal.
Il ricorrente, entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92, dovrà provvedere al deposito del medesimo presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita, a pena di inammissibilità.
Il diritto a presentare ricorso è garantito anche in caso di altre decisioni ritenute sfavorevoli per la Parte, come la revoca e l’annullamento di una ITV, nonché in caso di mancata concessione dell’uso esteso (di cui si dirà in seguito).
7. DIRITTO AD ESSERE SENTITI
Ad eccezione della decisione finale, con cui viene indicata la classificazione della merce oggetto di ITV, prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, così come previsto dall’art. 22, paragrafo 6) del CDU, tramite il Portale EBTI, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Le eventuali osservazioni dovranno pervenire, stesso mezzo, entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso, nel silenzio, tale termine, la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente con le modalità già descritte.
8. CESSAZIONE DI VALIDITÀ
Fatto salvo il caso di scadenza della decisione, indicato espressamente nella stessa, a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, del CDU, le ITV cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature (NOTA 12) o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV (NOTA 13). In quest’ultimo caso, può essere prevista la concessione dell’uso esteso di una ITV e, nel caso di merci simili, anche il diritto ad essere sentiti.
La cessazione della validità delle decisioni ITV non ha effetto retroattivo (articolo 34, paragrafo 3, del CDU).
In caso di cessazione di validità per i suddetti motivi, le Autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di darne informazione al destinatario.
In caso di invalidamento del codice EORI del titolare dell’ITV, la validità della decisione cessa, in modo automatico e immediato e, pertanto, non può più essere utilizzata.
9. REVOCA
La revoca delle decisioni ITV è disciplinata in modo specifico dall’articolo 34, paragrafi 7 e 11, del CDU, che riguardano:
– decisioni che non sono più compatibili con l’interpretazione delle nomenclature di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), del CDU (articolo 34, paragrafo 7, lettera a), del CDU, a seguito della pubblicazione di:
– note esplicative della nomenclatura combinata;
– sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
– decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane;
– adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV (articolo 34, paragrafo 11, del CDU).
In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento in altri casi specifici, ad esempio se non è conforme alla normativa doganale (NOTA 14) o se hanno cessato di essere soddisfatte una o più delle condizioni previste per l’adozione della decisione.
Conformemente alle disposizioni generali dell’articolo 22, paragrafo 4 e 28 paragrafo 3 del CDU, la decisione di revoca è notificata al soggetto interessato ed ha efficacia dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta (NOTA 15). Quanto sopra non si applica, tuttavia, alla revoca di una decisione ITV nei casi specifici di cui all’articolo 34, paragrafo 7, lettera a), punti da i) a iii), del CDU, nei quali la revoca, pur se comunicata successivamente, ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di uno degli atti di cui ai summenzionati punti da i) a iii).
Una decisione ITV può essere revocata anche in caso di errori materiali (che non incidono sulla classificazione delle merci, quali errori od omissioni riguardanti il nome o l’indirizzo del destinatario, l’inserimento di una immagine sbagliata, ecc.). In tali situazioni, considerato che l’errore non incide sulla classificazione, l’Autorità doganale procede d’ufficio alla revoca ed alla riemissione della ITV corretta, senza necessità di ulteriore istanza. Per tale ragione, in questi casi non si applica il diritto ad essere sentiti.
La revoca di una ITV ha effetto ex nunc e può dare diritto alla concessione dell’uso esteso, di cui si dirà in seguito, ove ne ricorrano le condizioni.
10. ANNULLAMENTO
In deroga all’articolo 23, paragrafo 3, e all’articolo 27 del CDU, le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente (articolo 34, paragrafo 4, del CDU). Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc.
In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.
11. USO ESTESO (c.d. “Periodo di Grazia”)
Dietro istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. “uso esteso” (o “periodo di grazia”) della ITV che è stata revocata. In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità (articolo 34, paragrafo 9 del CDU).
Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto in situazioni specifiche e se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:
– l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data (quella di cui al menzionato articolo 34, paragrafo 7, lettera a);
– il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
– la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso (articolo 34, paragrafo 9, e articolo 57, paragrafo 4, del CDU);
– sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.
L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.
L’Ufficio centrale comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali interessati, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio centrale l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati affinché possa, se del caso, interrompere anticipatamente a sistema la validità dell’autorizzazione in questione.
12. SERVIZIO DI ASSISTENZA (Helpdesk)
Il servizio di helpdesk risponde a quesiti di natura tecnica e giuridico-procedurale relativi alle ITV.
In caso di necessità, sia l’operatore economico che il personale in servizio presso le strutture di ADM, possono inviare una richiesta di assistenza secondo le istruzioni già fornite dalla Direzione Organizzazione e digital transformation con la nota prot. 139382/RU del 27/09/2019, disponibile sul sito ADM.
Per eventuali richieste di chiarimenti relative ai profili di carattere normativo, è possibile rivolgersi alla Direzione Dogane.
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