La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27774 del 25 giugno 2013 è intervenuta in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro affermando che risponde ad una specifica disposizione di legge del D.Lgs. n. 81 del 2008 fornire al lavoratore mezzi personali di protezione, nel caso che ci occupa le scarpe con suola antisdrucciolevole, finalizzati a prevenire infortuni in relazione agli specifici rischi della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie il direttore dell’area mensa di una spa , preposto alla sicurezza ed alla fornitura di DPI, responsabile per un infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante i lavori di pulizia della mensa, scivolava sul pavimento bagnato perchè sprovvista di scarpe adeguate e riportava gravi fratture. Nella valutazione dei rischi aziendali inoltre era stata prevista la fornitura di tale D.P.I. a tutti i lavoratori della mensa.
Assolto in primo grado, viene invece condannato in appello. Il difensore propone ricorso in Cassazione che la Suprema Corte rigetta.
In merito alla posizione di garanzia, non vi è dubbio che l’imputato fosse, nell’organigramma societario, responsabile dell’area mensa. Nelle motivazioni, i giudici di appello, evidenziano come all’imputato era stata conferita una specifica delega finalizzata alla “organizzazione di effettuazione della formazione sulle norme di corretta prassi igienica, sull’utilizzo dei sistemi informativi, sulle norme di sicurezza; nonché la definizione, fra l’altro, degli ordini relativi al materiale necessario ivi compresi di D.P.I., le divise da lavoro e le calzature di sicurezza, prevedendo infine la personalizzazione del piano di sicurezza”.
Tale delega ha radicato in capo all’imputato un posizione di garanzia con specifico riferimento al lavoro da svolgere nelle mense.
La circostanza che la lavoratrice sia stata immessa nel circuito lavorativo senza la dotazione delle scarpe di sicurezza e senza che alcuno controllasse sul rispetto di tali misure di sicurezza, chiama in causa direttamente colui il quale era deputato ad organizzare in modo efficiente la sicurezza dei lavoratori sul luogo di esercizio delle loro mansioni.
Pertanto correttamente la corte di merito ha ritenuto che la negligente condotta omissiva sia stata causa dell’evento.
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