La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 38129 depositata il 17 settembre 2013 intervenendo in tema di infortuni sul lavoro ha affermato che il datore di lavoro è passibile di condanna per omicidio colposo se, nell’affidare i compiti ai suoi lavoratori, non ha tenuto conto della loro “salute” oltre che della loro “sicurezza” e in conseguenza di queste sottovalutazioni succede l’irreparabile ad un dipendente.
Gli Ermellini hanno respinto ilricorso dell’imputato e reso definitiva una condanna per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro pugliese, colpevole di non avere vigilato sulle condizioni nelle quali un lavoratore stagionale, poi deceduto, si era messo al lavoro.
La vicenda ricostruita dai giudici di legittimità secondo cui, la vittima, lavoratore stagionale presso una cooperativa sociale, nel 2004 era caduto dentro una vasca piena di mosto ed era morto in seguito all’insufficienza respiratoria acuta causata dalla permanenza in un ambiente senza ossigeno.
Con l’autopsia e l’esame tossicologico rilevavano un elevato tasso alcoolico nel sangue della vittima tale da far presupporre uno “stato di ubriachezza patologica”. Da qui l’inchiesta sul datore di lavoro condannato per omicidio colposo dalla Corte d’appello nell’aprile 2012.
I giudici di legittimità ritenevano responsabile il datore di lavoro che, tra l’altro, ha contestato la sua responsabilità in relazione allo stato di ubriachezza del lavoratore. La Corte Suprema ha bocciato la tesi difensiva e ha evidenziato che il datore di lavoro era chiamato a “prevenire e fronteggiare il comportamento imprudente del lavoratore”.
Gli Ermellini hanno evidenziato nelle motivazioni come “la condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, con l’ulteriore effetto della riconducibilità al medesimo dell’infortunio occorso, pure in presenza di uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima” di un incidente. I giudici supremi hanno osservato, tra l’altro, che la botola nella quale era caduto il lavoratore non era stata nemmeno chiusa con l’apposita griglia.
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