La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1471 depositata il 15 gennaio 2014 intervenendo in tema di responsabilità per infortunio sul lavoro ha statuito che il direttore lavori non è sempre penalmente responsabile per infortunio mortale per caduta dal muro in costruzione di un lavoratore edile il quale non aveva adeguati dispositivi di protezione individuale.
La vicenda ha riguardato un direttore dei lavori accusato del reato di cui all’articolo 589, commi 1 e 2, c.p. poiché ritenuto responsabile per colpa, nelle rispettive vesti di agente tecnico e di direttore dei lavori del cantiere di costruzione di un casotto di campagna, della morte di un lavoratore.
La Corte di Appello, quale giudice di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo riduceva la pena di reclusione degli imputati.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure l’imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso, basato su cinque motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputato con la cassazione della sentenza impugnata ed il relativo rinvio alla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno precisato che la nomina a direttori lavori non comporta automaticamente anche la delega alla sicurezza sul lavoro poiché può anche riguardare esclusivamente la sorveglianza tecnica dell’esecuzione del progetto. Pertanto la responsabilità in materia di sicurezza, per poter essere imputata al direttore lavori, deve essere provata rigorosamente attraverso documenti o comportamenti che possano provare tale incarico. Non essendo provata tale competenza, il direttore lavori nel caso in specie viene scagionato dalla responsabilità penale per l’infortunio verificatosi.
I giudici della Corte Suprema puntualizzano che in merito alla figura del Direttore dei Lavori “si è chiarito, sia pure con riferimento agli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 547 del 1955 (essendo sotto tale profilo analogo il disposto degli attuali art. 17, 18 e 19 del d. lgs. n. 81 del 2008), che destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell’esecuzione fedele del capitolato di appalto nell’interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.
Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l’individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo in equivoco l’ingerenza nell’organizzazione del cantiere o l’esercizio di tali funzioni.”