La responsabilità in materia di sicurezza lavoro per le società e dell’intero consiglio di amministrazione, salvo il caso in cui sia stata predisposta apposita delibera con cui sia stato conferita la competenza ad un singolo consigliere. Tale prinpio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21628 del 20 maggio 2013 della Quarta sezione penale, intervenuta sul caso di un incidente mortale.
La Cassazione, a proposito della determinazione del perimetro della responsabilità in un’impresa gestita da una società di capitali, avverte che l’orientamento ormai consolidato è quello dell’assegnazione degli obblighi in materia di infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro in capo, indistintamente, a tutti i componenti del consiglio di amministrazione. In linea generale, infatti, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può da solo essere considerato rappresentante della società; la rappresentanza appartiene invece all’intero consiglio di amministrazione.
Con un’eccezione però: l’approvazione da parte del cda di una delega conferita a un singolo consigliere o amministratore delegato che trasferisce l’obbligo di adottare le necessarie misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro applicazione dallo stesso cda al delegato. In capo al consiglio di amministrazione, a questo punto, rimane un generico dovere di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega.
Nel caso approdato in Cassazione si era verificato proprio questo passaggio: una specifica delibera aveva assegnato al presidente del consiglio di amministrazione anche le funzioni di «datore di lavoro per la sicurezza». In questo modo, sottolinea la Cassazione, era duplice la funzione di garanzia assunta: come datore di lavoro, nella veste di presidente del cda, e come destinatario della specifica delega per la sicurezza conferita da parte del cda.
A scansare la responsabilità non è poi servita neppure l’esistenza, nell’organigramma aziendale, della figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Su questo punto la sentenza ricorda che la responsabilità penale del datore di lavoro in materia di sicurezza non è esclusa per la sola designazione del responsabile del servizio. Si tratta infatti di un soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia quanto al rispetto della normativa antinfortunistica e che agisce piuttosto da ausiliario del datore di lavoro. E a quest’ultima tocca sempre provvedere alla neutralizzazione delle situazioni di rischio.
La Corte fa però un passo in più e introduce anche il diverso istituto della delega di funzioni. «Solo tale istituto, comportando il subentro del delegato nei poteri e nelle prerogative connesse alla posizione di garanzia del datore di lavoro, quale diretto destinatario degli obblighi inerenti la sicurezza dei lavoratori, determina un esonero di responsabilità di quest’ultimo in quanto le funzioni anzidette vengono trasferite al delegato». Nessuna confusione quindi è possibile tra i due istituti.
Per i giudici, infine, una delega, per essere completa, deve prevedere necessariamente alcuni requisiti: trasferimento di poteri deliberativi, di organizzazione e gestione, riconoscimento di un’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Non risponde allora certo a queste condizioni quanto si era verificato nella società e cioè il conferimento di un incarico di consulenza esterna per l’organizzazione di un piano operativo degli adempimenti in materia di sicurezza. A salvare il presidente del cda, cui però la Corte ha ritenuto possibile la concessione delle attenuanti, non è servito neppure lamentare una sostanziale imperizia tecnica.
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