La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 49402 depositata il 9 dicembre 2013 intervenendo in materia di reati per violazioni norme di sicurezza sul lavoro ha statuito che nelle società di capitale, in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, viene identificato il “datore di lavoro” nei soggetti che posseggono effettivamente i poteri direzionali, decisionali e di spesa, quindi il presidente del consiglio di amministrazione ovvero l’amministratore delegato o, ancora, il consigliere investito di tali poteri. Il cumulo di responsabilità è escluso, qualora l’azienda abbia espressamente delegato un soggetto alle attività attinenti la prevenzione e protezione sulla sicurezza.
Alla luce di tale principio, nel caso di specie, gli Ermellini hanno confermato la condanna per omicidio colposo del presidente della società per azioni, che coincide con l’imprenditore stesso, e il capo-cantiere per l’infortunio mortale occorso al lavoratore che è caduto da un ponteggio non allestito a norma di legge e con le necessarie protezioni. La presenza di un dipendente qualificato come “direttore tecnico” non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’imprenditore, in quanto non si ravvisa, in capo a questa figura, una delega chiara in materia di sicurezza.
Pertanto dal principio di diritto, statuito con la sentenza in commento, secondo cui «dalle qualifiche aziendali non possono farsi discendere direttamente specifici ruoli sul piano prevenzionistico». Pertanto, in base a tale principio discende segnatamente che, «in difetto di precisazioni risultanti dagli atti […] riguardo all’estensione del ruolo e delle competenze attribuite (specificamente in ambito di sicurezza sul lavoro) a soggetti determinati», va escluso che «il semplice conferimento dell’incarico di direttore tecnico dell’impresa […], con attribuzione di “funzioni tecniche”, equivalga a una efficace delega in materia antinfortunistica».
Allo stesso modo va esclusa, in mancanza di una “delega formale”, «la sussistenza di una delega implicita o presunta in materia antinfortunistica derivante dalle dimensioni e dall’organizzazione dell’impresa», laddove nell’impresa medesima non sia presente «una divisione in rami, settori o servizi […], sì da poter individuare singole posizioni di responsabilità in base alle suddivisioni dell’organizzazione aziendale».
I giudici di legittimità, nelle motivazioni della sentenza in esame, ribadiscono il principio secondo cui anche il Presidente del CDA di una società di capitali può essere chiamato a rispondere delle violazioni dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Per i giudici del Palazzaccio «in tema di sicurezza e di igiene del lavoro, nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni» (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 12370 del 9.03.2005, Rv. 231076), con la conseguenza che «gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione» (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 6280 dell’11.12.2007, Rv. 238958).
In base al predetto principio deriva «la possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro, cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza», dovendosi escludere il «cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale […] nel caso di esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, quest’ultima ravvisabile nell’incarico conferito, anche in assenza di atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza».
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