La Cassazione con la sentenza n. 9167 del 16 aprile 2013 pronunciandosi sulla vicenda di un infortunio di lavoro ha ribadito alcuni importanti principi. Gli Ermellini hanno osservato che “le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore; con l’ulteriore conseguenza che l’imprenditore è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.“
Nella sentenza in commento sono stati riportati tutti i principi giurisprudenziali che trattano la delicata questione relativa agli incidenti sul lavoro e, proprio grazie a tali considerazioni che i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto di accogliere le richieste formulate da un lavoratore che per colpa della rottura di un tubo di gomma,avvenuta mentre stava lavorando, è stato colpito in pieno viso da un getto di soda caustica riportando lesioni molto gravi agli occhi.
La Cassazione ha riportato tra le motivazioni della sentenza che “il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell’eziologia dell’evento dannoso come una mera modalità dell’iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché “imposta” in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell’ordine di eseguire incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale dell’evento dannoso.”
La Cassazione precisa che l’errore commesso dal giudice del merito è stato quello di aver ritenuto il concorso di colpa dell’infortunato nella determinazione dell’evento.
Secondo gli Ermellini l’infortunio era da addebitare esclusivamente al datore di lavoro in quanto, quest’ultimo, non solo non ha vigilato sull’esecuzione della prestazione ma è stato proprio lui che ha portato il lavoratore ad utilizzare uno strumento inidoneo (proprio per la sua pericolosità) all’uso per cui era stato utilizato dal dipendente che, tra le altre cose, non era stato munito neppure di occhiali protettivi.
Per tutti questi motivi dunque la Corte di Cassazione ha ritenuto che il responsabile di tutto è il datore di lavoro e, pertanto, ribaltando la decisione dei giudici territoriali, ha concluso dando ragione al lavoratore.
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