La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 43819 depositata il 31 ottobre 2023, intervenendo in tema di responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “… destinatario della normativa antinfortunistica, nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano individuabili soggetti diversi obbligati a garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 3, Sentenza n. 24478 del 23/05/2007, Lalia), e che nelle società di capitale il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel presidente del consiglio di amministrazione, o amministratore delegato o componente del consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni (Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005, Bincoletto, Rv. 231076). …”
La vicenda ha riguardato i componenti del consiglio di amministrazione di una cooperativa, che si occupava dell’esercizio e della gestione dell’impianto funiviario, accusati di una serie di violazioni al D.Lgs. n. 81 del 2008 a seguito di infortunio mortale. Il Tribunale condannava l’intero consiglio di amministrazione per i reati loro ascritti. Avverso tale decisione gli imputati proposero appello. La Corte territoriale che confermava la pronuncia impugnata. Gli imputati, avverso la sentenza di appello, proposero ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Gli Ermellini accolgono le doglianze e cassano la sentenza impugnata.
I giudici di legittimità ribadiscono l’orientamento, ormai consolidato, secondo cui “… in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, destinatario della normativa antinfortunistica in una impresa strutturata come persona giuridica è il suo legale rappresentante, quale persona fisica attraverso cui l’ente collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive; ne consegue che la responsabilità penale del predetto, ad eccezione delle ipotesi di valida delega, deriva dalla sua qualità di preposto alla gestione societaria ed è indipendente dallo svolgimento, o meno, di mansioni tecniche (Sez. 4, n. 27242 del 16/09/2020, Papini, in motivazione; Sez. 3, n. 2580 del 21/11/2018, Slabu Ione). …”
Per i giudici di piazza Cavour tale interpretazione è l’unica costituzionalmente corretta e rispettosa dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2008 che definisce datore di lavoro “… il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Attribuire la qualifica di datore di lavoro a tutti i membri del consiglio di amministrazione di una società significherebbe operare un’indebita estensione della definizione di “datore di lavoro”, come risultante dal citato art. 2, in violazione dell’art. 25 Cost., comma 2. …”
Per il Supremo consesso “… in tema di violazione della normativa antinfortunistica, la penale responsabilità dei uno o più membri del consiglio di amministrazione può prefigurarsi in almeno due casi.
In primo luogo, rileva la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299, secondo cui “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti“; invero, elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita i poteri del datore di lavoro, tale disposizione amplia – e certamente non riduce – il novero dei soggetti investiti della posizione di garanzia, senza tuttavia escludere, in assenza di delega dei poteri relativi agli obblighi prevenzionistici in favore di un soggetto specifico, la responsabilità del datore di lavoro, che di tali poteri è investito ex lege e che, nelle società di capitali, si identifica nella totalità dei componenti del consiglio di amministrazione (Sez. 4, n. 2157 del 23/11/2021, dep. 19/01/2022, Baccalini, Rv. 282568).
In secondo luogo, sulla base dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato, già affermati con riferimento ai reati tributari (ad esempio, Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Cerbone, Rv. 282714) e fallimentari (cfr. Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Benassi, Rv. 284175; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, E., Rv. 273925-04), i componenti del consiglio di amministrazione rispondono anch’essi per omesso impedimento del reato allorchè abbiano anche solo colposamente trattandosi, in questo caso, di figure contravvenzionali – omesso di vigilare ovvero, una volta venuti a conoscenza del fatto penalmente illecito o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 12370 del 09/03/2005, Bincoletto, in motivazione). …”