La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 36394 del 05 settembre 2013 intervenendo in tema di infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione ha statuito la responsabilità del datore di lavoro per l’incidente occorso al lavoratore per avuto una condotto omissiva delle dovute misure di protezione, nel caso in cui il macchinario funzioni secondo una prassi aziendale scorretta, dal momento che lo stesso risulta sfornito di idonee protezioni. Per cui colpevole per la violazione delle disposizioni antinfortunistiche che hanno cagionato le gravi lesioni al lavoratore. Al riguardo, si legge in sentenza che «la violazione della specifica regola cautelare dettata dall’art. 68 d.P.R. 547/55 che impone, di segregare, di proteggere o comunque di dotare di dispositivi di sicurezza i macchinari i cui “organi lavoratori ” possano costituire pericolo per l’incolumità degli addetti».
Nel caso di specie la Corte ha precisato che la condotta negligente dell’imprenditore, il quale non ha dato effettiva attuazione alle disposizioni antinfortunistiche, scagiona l’ipotesi di una condotta imprevedibile o anomala dell’operaio. Pertanto il datore è responsabile per l’infortunio dell’operaio se la macchina funziona con una scorretta e pericolosa prassi aziendale.
Per i giudici del Palazzaccio il datore, per assicurare una concreta ed effettiva attuazione della prescrizione antinfortunistica (soprattutto nel caso di macchinario “vecchio”, avrebbe dovuto provvedere, facendo luogo all’adozione dei più moderni ed efficaci accorgimenti e ritrovati suggeriti dalla tecnica e dalla tecnologia applicata.
Insomma, la Suprema Corte addebita all’imputato di aver cagionato con azioni omissive («ovvero non impedito») l’evento lesivo subito dalla dipendente essendo il macchinario sfornito di idonee protezioni atte a impedire che il lavoratore potesse inserire le mani nello spazio dei rulli: al momento del sinistro, la macchina funzionava «per una scorretta e pericolosa prassi aziendale, priva della protezione di segregazione degli organi interni in movimento (infatti dopo l’accaduto l’imputato provvide ad assicurarne il necessario adeguamento antinfortunistico mediante installazione di un dispositivo di blocco in caso di mancanza del riparo nell’apposito alloggiamento)». Pertanto, l’inosservanza del disposto dell’art. 2087 Cc e dell’art. 68 d.P.R. n. 547 del 1955, integrano la contestata omissione dell’imputato dovuta a colpa specifica e a generica negligenza, scagionando l’ipotesi di una condotta imprevedibile o anomala dell’operaia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 13720 depositata l'11 aprile 2022 - E' preciso compito del datore di lavoro controllare che i preposti, nell'esercizio dei compiti di vigilanza, si attengano alle disposizioni di legge; ne consegue che,…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, - Sentenza n. 39126 depositata il 18 ottobre 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9824 depositata il 12 marzo 2021 - In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo datore…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25987 depositata il 6 settembre 2023 - Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 45135 depositata il 28 novembre 2022 - Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione possa essere considerato responsabile del verificarsi di un infortunio, anche in concorso col datore di…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36778 depositata il 23 dicembre 2020 - In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non é ravvisabile la colpa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Sanzioni amministrative tributarie in materia di I
La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, s…
- Ricade sul correntista l’onere della prova d
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 5369 depositata il 2…
- Riduzione dei termini di accertamento per le impre
La risposta n. 69 del 12 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate sulla riduz…
- Il reddito di locazione va dichiarato dal propriet
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 5000 depositata…
- E’ onere del cliente provare che il compenso
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 3792 depositata il…