Gli Ermellini con la sentenza n. 14207/2013 affermano che l’imprenditore committente ha l’obbligo di informare adeguatamente dei rischi per la sicurezza i singoli lavoratori e non solo l’impresa che realizza i lavori in appalto

Con la sentenza n. 14207 del 05 giugno 2013 la Cassazione sezione lavoro è intervenuta sul tema degli infortuni sul lavro  è sulla responsabilità dei vari soggetti. Infatti gli Ermellini hanno affermato che l’art. 2087 cod. civ., espressione del principio del “neminem laedere” per l’imprenditore e l’art. 7 del d.lgs 19 settembre 1994 n. 626, ( norma abrogato dal D. Lgs. 81/2008)  che norma l’affidamento di lavori in appalto da eseguirsi all’interno dell’azienda, prevedono l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi.
Inoltre si sottolinea che  l‘omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente, il quale non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro. Infatti non è né imprevedibile né anomala una dimenticanza dei lavoratori nell’adozione di tutte le cautele necessarie, con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo, idoneo ad interrompere il nesso causale, ma ravvisabile solo quando l’attività non sia in rapporto con lo svolgimento del lavoro o sia esorbitante dai limiti di esso.
Nel caso di specie la la Corte Suprema conferma la decisione dei giudici di merito sulla rilevata responsabilità della committente, sia per l’omessa custodia del muletto, dal quale il medesimo B. cascò, sia per l’omessa vigilanza in quell’ambiente di lavoro in cui sussisteva la eventualità che al suo interno potessero operare persone estranee all’impresa committente durante l’esecuzione dell’appalto presso la sua stessa sede. Infatti fu proprio l’omessa vigilanza da parte dell’impresa committente a far sì che due dei suoi dipendenti riuscissero a far svolgere al B. l’operazione, rivelatasi letale, sul muletto incustodito e con le chiavi ancora inserite, finendo, in tal modo, per perdere rilievo la considerazione per la quale il lavoro richiesto in quella circostanza dai dipendenti della committente potesse esulare da quelli oggetto dell’appalto.

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