La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28808 depositata il 05 luglio 2013 intervenendo in tema di reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ha statuito che vi è responsabilità di un datore di lavoro e di una coordinatrice per la sicurezza in fase di esecuzione per un infortunio occorso ad un lavoratore, il quale, impegnato nello smontaggio di un ponteggio, era stato travolto dal crollo di quest’ultimo siccome privo di adeguati agganci alla struttura fissa cui accedeva, oltre che di essenziali componenti strutturali.
La vicenda ha riguardato un datore di lavoro a cui veniva contestato di aver omesso di attivarsi affinché il ponteggio fosse installato in conformità alle istruzioni dal fabbricante, ovvero con idonei ancoraggi, nonché di aver omesso di disporre che lo smontaggio del parapetto del ponteggio avvenisse sotto il controllo di un preposto e da parte di lavoratori adeguatamente istruiti per l’esecuzione di detta operazione. Alla coordinatrice per la sicurezza era stato viceversa contestato di aver omesso l’esecuzione delle opportune verifiche in ordine alla corretta realizzazione del ponteggio secondo le modalità prescritte dal costruttore, affinché lo stesso non venisse installato senza idonei ancoraggi e con elementi strutturali inidonei.
Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti e condannati entrambi sia in primo che in secondo grado. Gli imputati avverso la decisione dei giudici di merito ricorrevano alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza. Gli Ermellini rigettano il ricorso di entrambi con le motivazioni che di seguito verranno illustrate.
I giudici della Corte Territoriale per quanto concerne le contestazioni mosse al datore di lavoro si sono soffermati sulla pretesa idoneità della delega di funzione rilasciata al direttore di cantiere. I giudici di merito hanno sottolineato come la delega in questione fosse priva dei necessari requisiti e fosse, con tutta evidenza, una delega di carattere generale riferita in via esclusiva all’obiettivo della migliore conduzione dell’attività produttiva; obiettivo, quest’ultimo, tale da assorbire in sé anche la gestione di compiti in tema di sicurezza, in tal senso genericamente contemplati, nel quadro di detta delega, al solo fine di rendere possibile quella preminente finalità di efficienza produttiva. La stessa corte d’appello ha sottolineato anche la sostanziale insussistenza, in capo al delegato, delle necessarie competenze tecnico-professionali idonee a consentirgli un adeguato assolvimento dei compiti allo stesso genericamente attribuiti in materia di sicurezza. Tale delega, ad avviso della corte d’appello, deve ritenersi conseguentemente tale da non prevedere alcuno specifico trasferimento di poteri e responsabilità in tema di sicurezza suscettibile di escludere la posizione di garanzia del datore di lavoro.
Per quanto concerne le doglianze del ricorso della coordinatrice per la sicurezza, i giudici di appello hanno evidenziato l’infondatezza del motivo d’impugnazione riferito al preteso difetto di correlazione tra accusa e sentenza, avendo il giudice del merito espressamente sottolineato come le omissioni accertate a carico dell’imputata (segnatamente consistite nella mancata individuazione dei difetti di ancoraggio del ponteggio alla struttura stabile presso cui lo stesso era stato montato e nella mancata ammonizione degli operai incaricati dello smontaggio di accertarsi dell’integrità del ponteggio nelle sue componenti essenziali ai fini della relativa stabilità) si fossero rivelate, secondo quanto emerso ad esito dell’istruttoria testimoniale, di tale macroscopicità e immediata visibilità da non poter ragionevolmente sfuggire al controllo dell’incaricata per la sicurezza presente in cantiere proprio presso il ponteggio crollato, dopo poche ore, sul lavoratore infortunato.
È appena il caso di rilevare, peraltro, in conformità alla ricostruzione coerentemente accreditata nella sentenza impugnata, il carattere evidentemente intuitivo del nesso di causalità tra le omissioni contestate all’imputata e l’evento infortunistico in concreto verificatosi, stante la ragionevole controllabilità logica dell’evitabilità dell’evento legata ai comportamenti alternativi corretti nella specie non tenuti dall’imputata.
Giova, sul punto, osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori… .
Del tutto coerente, sul piano dello sviluppo logico delle linee argomentative seguite, deve pertanto ritenersi la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso alcuna rilevanza alla pretesa mancata conoscenza, da parte della (…), dell’eventuale asportazione di componenti essenziali del ponteggio de quo da parte di altri operai, stante l’assoluta prevedibilità in concreto di tate circostanza, da tempo nota e personalmente constatata dalla stessa coordinatrice in altre analoghe occasioni.
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