MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – Nota 27 novembre 2013, n. 20791
Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.
E’ pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex art. 37, comma 4, lett. b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all’altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni.
L’art. 37, c. 4, lett. b) citato recita: “La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: … b) dei trasferimento o cambiamento di mansioni”.
Dalla lettura dell’art. 37 emerge che i casi nei quali è previsto l’obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell’organizzazione lavorativa dell’azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.
Posto che il discrimine del citato articolo 37, comma 4, lett. b) del D Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all’altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.
Nell’ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell’art. 37, comma 4. D Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.
La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell’ambito della stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).
In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l’opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.
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