INPGI – Circolare 04 dicembre 2018, n. 6
Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 – contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148
Il Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, ha introdotto modificazioni al precedente decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, inserendo l’art. 25 bis, recante “disposizioni particolari per le imprese del settore dell’editoria” ed ha abrogato dal 1/01/2018 l’art. 35 della legge n. 416/81.
L’art. 25 bis del Dlgs n. 148/2015 ha confermato che sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale – a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro – i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416.
Le disposizioni di cui al predetto articolo 25-bis – come previsto dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69 – si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018.
La nuova disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale – al comma 7 del predetto art. 25 bis – prevede che per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti sia dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo D.lgs n. 148/2015.
Tale disposizione pone, quindi, a carico delle imprese – che presentino domanda di integrazione salariale a decorrere dal 1/01/2018 – un contributo addizionale pari alle seguenti misure:
– 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
– 12% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
– 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
La contribuzione aggiuntiva è calcolata, quindi, sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate e la misura dell’aliquota varia in funzione della durata di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che comportano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, devono essere computati i soli trattamenti di CIGS per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 1 gennaio 2018.
La maggiorazione dell’aliquota, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e delle relative denunce contributive all’Istituto (DASM), scatta a decorrere dal mese successivo a quello in cui si realizza il superamento dei predetti limiti di durata.
La base di calcolo del contributo addizionale è pari alla base di calcolo della corrispondente prestazione di integrazione salariale straordinaria, assumendo, quindi, come tale la retribuzione che sarebbe spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive (c.d. “retribuzione persa”).
Nella procedura DASM dovrà essere indicata la retribuzione persa, considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la redazionale e – al fine di escludere i trattamenti di integrazione salariale straordinaria richiesti prima del 1°gennaio 2018 dall’imposizione contributiva in oggetto – dovrà essere valorizzata la data di richiesta del trattamento di integrazione salariale.
Si evidenzia inoltre che, nel nuovo DASM, dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i dati riguardanti le integrazioni salariali, fino ad oggi trasmessi via mail al Servizio Prestazioni.
Anche le richieste di conguaglio o rimborso delle somme d’integrazione salariale anticipate dalle aziende ai giornalisti, dovranno essere inserite nel DASM – a pena di decadenza -entro e non oltre 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del decreto di autorizzazione ovvero se successivo, dalla data del decreto (Art. 7 D.Lgs. n. 148 del 2015). La richiesta di rimborso diretto, sarà possibile solo ed esclusivamente se l’azienda risulta in regola con i versamenti dei contributi e la denuncia non presenta somme a debito.
Si informa che – al fine di predisporre correttamente le denunce contributive mensili – entro il corrente mese di dicembre 2018, l’Istituto provvederà a rendere disponibile nel sito internet www.inpgi.it una versione aggiornata della procedura DASM, con indicati i nuovi campi da valorizzare.
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