INPGI – Circolare 04 settembre 2013, n. 6
Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012.
Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.
1. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012.
Il decreto interministeriale 27 dicembre 2012 ha disciplinato, per l’anno 2012, lo sgravio contributivo, per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007. L’INPS, con la circolare n. 73 del 3 maggio 2013 ha illustrato i contenuti del beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le indicazioni per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l’INPS ha provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l’avvenuta ammissione al beneficio.
Con la presente si illustrano, di seguito, le modalità operative che i datori di lavoro – con personale assicurato presso l’INPGI – dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.
Con riguardo all’entità dello sgravio, si ricorda che gli importi comunicati dall’INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione.
Nel caso in cui – infatti – le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.
Si precisa, altresì, che – per il calcolo dello sgravio – deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio. Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai giornalisti iscritti alla gestione INPGI sostitutiva dell’AGO, per ciò che concerne l’ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite dall’INPS con circolare n. 73 del 3 maggio 2013.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l’INPGI – abbiano, a suo tempo, presentato una apposita domanda all’INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l’anno 2012 opereranno come segue:
determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall’INPS;
riporteranno il relativo importo nella sezione “Totali e Stampe” – “Altri Contributi” – “Sgravi Decontribuzione” della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A.” e/o “Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.”, a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Qualora la denuncia mensile non consentisse l’integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il mese di novembre 2013 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 16/12/2013).
I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell’attività dell’impresa o semplicemente per incapienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all’Istituto – sempre entro e non oltre il 17/12/2013 – apposita istanza di rimborso.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Si ricorda, infine, che le aziende che non abbiano presentato all’INPS una apposita domanda per i giornalisti iscritti all’INPGI, anche se autorizzate da tale ente ad operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all’INPGI.
2. Sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello riferito agli anni 2010 e 2011. Rideterminazione del tetto retributivo sul quale opera il beneficio.
L’INPS, con Messaggio n. 10357 del 27/06/2013, ha ricordato che i DD.MM. 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012, che hanno disciplinato l’incentivo relativamente agli anni 2010 e 2011, hanno individuando nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio.
L’articolo 2, comma 2, di entrambi i provvedimenti interministeriali prevede che il citato tetto possa essere rideterminato – in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate, fermo restando il limite massimo della retribuzione contrattuale, individuato dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
In sede di conferenza dei servizi, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite agli anni 2010 e 2011 siano utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino – rispettivamente -alle seguenti percentuali:
2,50% per il 2010
2,60% per il 2011.
Pertanto, i datori di lavoro con personale assicurato all’INPGI già autorizzati allo sgravio per le citate annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante – entro e non oltre il mese di novembre 2013 (ultima denuncia contributiva utile con scadenza 16/12/2013), con le modalità sopra indicate in riferimento al beneficio per l’anno 2012.
Per la determinazione dell’importo spettante – pur tenuto conto delle aliquote contributive INPGI – si rimanda alle disposizioni di cui al citato Messaggio INPS n. 10357 del 27/06/2013.
All’atto del conguaglio dell’ulteriore quota di sgravio spettante, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le aziende che opereranno il conguaglio dovranno inoltrare all’INPGI una comunicazione in cui sia riportato, per ognuno dei due anni interessati (2010 e 2011), l’importo complessivo dello sgravio rideterminato sulla base dei nuovi tetti retributivi, l’importo già utilizzato in sede di prima applicazione ed il mese in cui è stato recuperato, l’importo residuo a conguaglio. Tale comunicazione potrà essere inoltrata all’INPGI a mezzo fax 06 8578264, ovvero a mezzo PEC contributi@inpgi.legalmail.it
Gli Uffici INPGI restano, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario:
– Coordinatore Area Contributi: Flaviano Di Liello – e mail flaviano.diliello@inpgi.it – Responsabile Settore Accertamento: Lucia Bissioni – e mail lucia.bissioni@inpgi.it;