INPGI – Circolare 10 agosto 2020, n. 8
Cessazione contratto collettivo giornalistico USPI/FNSI
Con atto del 24 ottobre 2019, la FNSI – avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 31 del CNLG in oggetto – ha disdettato il contratto collettivo FNSI-USPI del 24 maggio 2018 (in scadenza il 31/05/2020).
La Federazione Nazionale della Stampa, con nota n. 1023 del 2 luglio 2020, rispondendo ad un quesito dell’INPGI, ha confermato che – pur essendo in corso trattativa tra le parti – il contratto collettivo giornalistico USPI/FNSI deve intendersi scaduto il 31/05/2020 e che lo stesso non è stato oggetto di proroga.
Si ricorda che le vigenti disposizioni legislative prevedono che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva (D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/1989).
Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti del versamento delle predette contribuzioni, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla disciplina collettiva. Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria. Nel caso dei giornalisti ha, quindi, valenza il contratto stipulato tra la FNSI e la FIEG. Limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale il contratto di riferimento è quello stipulato tra la FNSI ed il coordinamento Aeranti-Corallo.
Per quanto sopra, ai soli fini della determinazione della contribuzione dovuta all’INPGI, a far data dal mese di giugno 2020, i datori di lavoro con personale giornalistico i cui rapporti di lavoro risultano regolati dal suddetto CCNL scaduto dovranno far riferimento ai minimi retributivi previsti dal CCNL giornalistico FIEG/FNSI, quale contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Ai fini della predisposizione della denuncia contributiva mensile, le aziende interessate dovranno procedere alla variazione nella procedura DASM del codice di contribuzione attribuito:
– alle aziende inquadrate con codice 35 è attribuito d’ufficio il codice contributivo 27;
– alle aziende inquadrate con codice 39 è attribuito d’ufficio il codice contributivo 16.
Ai dipendenti, sempre ai fini della determinazione della contribuzione e del rispetto dei minimi retributivi contrattuali imponibili, a seconda della tipologia di svolgimento del rapporto di lavoro dovrà essere attribuita la corrispondente qualifica prevista dal CCNL giornalistico FIEG/FNSI.
Di conseguenza, per i rapporti di lavoro che prevedono la presenza quotidiana in azienda ed il rispetto dell’orario di lavoro, dovrà essere attribuita la qualifica di “redattore” o superiore. I dipendenti con qualifica di “collaboratori di redazione”, invece, per i quali non è previsto uno specifico orario di lavoro, potranno essere inquadrati ai fini previdenziali come “collaboratori fissi” ex art. 2 del CNLG FIEG/FNSI.
L’Istituto provvederà d’ufficio a ricalcolare le denunce contributive dei mesi di giugno e luglio 2020, segnalando alle aziende interessate le eventuali differenze contributive dovute, che potranno essere versate – senza aggravio – entro il prossimo mese di settembre 2020.
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