INPGI – Circolare 11 febbraio 2022, n. 4
1. Sospensione temporanea degli effetti della delibera Inpgi n. 27/2021, istitutiva del contributo aggiuntivo dell’1% a carico dei giornalisti; 2. Effetti derivanti dall’istituzione dell’Assegno Unico Universale di cui al D.lgs. 21/12/2021, n. 230;
1) Sospensione temporanea degli effetti della delibera Inpgi n. 27/2021, istitutiva del contributo aggiuntivo dell’1% a carico dei giornalisti.
Il CdA dell’INPGI, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 16 quinquies, comma 2, del Decreto legge 28 giugno 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che disponeva l’obbligo per l’Istituto di adottare – entro il 30/06/2021 – misure di intervento per la riduzione della spesa e l’incremento delle entrate, volte a garantire le condizioni per il ripristino dell’equilibrio tecnico finanziario della Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO, ha adottato la delibera n. 27 del 23 giugno 2021.
Tale delibera – adottata nelle more di un successivo intervento governativo di allargamento della platea dei soggetti assicurati, prevista per il 2023 – tra le varie misure di contenimento della spesa e di aumento delle entrate, prevedeva l’istituzione di un contributo aggiuntivo a carico dei giornalisti attivi (titolari di un rapporto di lavoro subordinato), per un periodo di 5 anni, pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Tale contributo straordinario avrebbe concorso all’incremento del montante contributivo individuale.
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13914 del 22 dicembre 2021, ha comunicato l’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 509/94, di concerto con il co-vigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze, della suddetta delibera n. 27/2021 (nota pubblicata per estratto nella G.U. n. 12 del 17/01/2022).
Le misure varate dal CdA dell’INPGI nel giugno 2021 erano state elaborate in funzione di uno scenario nel quale, in adempimento di una scadenza fissata dal legislatore, avrebbero dovuto incidere in senso favorevole sui saldi di bilancio della Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO in una visione prospettica che contemplava, in un’ottica di continuità delle funzioni, l’ingresso di nuove categorie di lavoratori da iscrivere all’ente, previsto nell’anno 2023.
Di conseguenza, tenuto conto del mutato quadro normativo delineato dall’art. 1, commi da 103 a 118, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto la cessazione della funzione previdenziale svolta INPGI ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria ed il passaggio della stessa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS a far data dal 1° luglio 2022, il CdA dell’INPGI – con atto n. 2 dell’11 gennaio 2022 – ha disposto la temporanea sospensione dell’attuazione delle misure contenute nella citata Delibera n. 27/2021, in attesa di ricevere dai Ministeri vigilanti i necessari chiarimenti in ordine alla permanenza degli effetti del provvedimento di approvazione della più volte citata delibera n. 27/2021.
Per quanto sopra, quindi, si fa riserva di richiedere – all’esito dei chiarimenti ministeriali richiesti – il versamento della contribuzione aggiuntiva dell’1% a carico del dipendente a valere sulle retribuzioni imponibili riferite ai periodi di paga non scaduti alla data del 22 dicembre 2021 (dal periodo di paga di dicembre 2021 a quello di giugno 2022).
2) Effetti derivanti dall’istituzione dell’Assegno Unico Universale di cui al Decreto legislativo 21/12/2021, n. 230.
Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico.
Com’è noto, tale misura costituisce un beneficio economico, concesso su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo. L’importo dell’assegno viene determinato ed erogato al richiedente direttamente dall’INPS. Il predetto Istituto ha già predisposto le procedure per la presentazione in via telematica delle relative domande.
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli ed ai nuclei orfanili, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Per quanto sopra, anche i datori di lavoro con personale giornalistico assicurato all’INPGI a decorrere dal 1° marzo 2022 non potranno erogare ai giornalisti – né compensare nella denuncia contributiva mensile (DASM) – importi a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) connessi a quei nuclei familiari in cui siano presenti figli (minori o inabili, o figli maggiorenni fino a 21 anni), rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale, riferiti a periodi di competenza del mese di marzo 2022 e successivi.
Per i periodi precedenti il marzo 2022, resta confermata la vigente normativa e le procedure già in uso. Rimane, inoltre, confermata – anche per i periodi successivi a marzo 2022 – la vigente normativa in materia di A.N.F. per quei nuclei familiari privi di figli e, quindi, non rientranti nel campo di applicazione dell’Assegno Unico Universale.
La cessazione – da marzo 2022 – dell’erogazione degli A.N.F. per i nuclei familiari con figli opera anche nei confronti del personale giornalistico titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assicurato presso la Gestione separata dell’INPGI.
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