INPGI – Circolare 19 gennaio 2018, n. 2
Retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 389/87), per i giornalisti operanti all’estero in paesi non convenzionati
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 20 dicembre 2017 (G.U. serie generale, n. 14 del 18/01/2018), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Per l’anno 2018, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
---|---|---|---|---|
Da | A | |||
2018 | 0 | 3.866,75 | I | 3.866,75 |
3.866,76 | 5.236,60 | II | 5.236,60 | |
5.236,61 | 6.606,45 | III | 6.606,45 | |
6.606,46 | 7.976,30 | IV | 7.976,30 | |
7.976,31 | in poi | V | 9.346,16 |
Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate.
La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.
Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali NON riguarda:
– i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea), per i quali in materia di sicurezza sociale si applicano i Regolamenti (CE) n. 884/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria;
– i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e in Svizzera, per i quali operano i suddetti Regolamenti di sicurezza sociale europei;
– per le assicurazioni oggetto di convenzione, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (limitatamente a Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2018, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti – versione 5.4.6 – saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 26 febbraio 2018.
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