INPGI – Circolare 20 aprile 2021, n. 6
Retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. 31/07/1987, n. 317 (convertito in legge n. 389/87), per i giornalisti operanti all’estero in paesi non convenzionati
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 23 marzo 2021 (G.U. serie generale, n. 83 del 7/04/2021), sono state fissate le retribuzioni convenzionali di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.398, da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’assicurazione obbligatoria a favore dei giornalisti operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai giornalisti italiani ma anche ai giornalisti cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea ed ai giornalisti extracomunitari, titolari di un regolare contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Per l’anno 2021, i valori retributivi sono i seguenti:
Anno | Retribuzione Nazionale | Fascia | Retribuzione convenzionale | |
---|---|---|---|---|
Da | A | |||
2021 | 0 | 3.964,18 | I | 3.964,18 |
3.964,19 | 5.368,55 | II | 5.368,55 | |
5.368,56 | 6.772,91 | III | 6.772,91 | |
6.772,92 | 8.177,28 | IV | 8.177,28 | |
8.177,29 | in poi | V | 9.581,65 |
Si ricorda che i valori convenzionali mensili, nel caso di instaurazioni, di risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, avvenuti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di 26 giornate. La contribuzione deve essere riferita alle retribuzioni convenzionali in ragione di dodici mensilità.
Ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione convenzionale da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi, deve essere preventivamente determinato – dividendolo per dodici – il trattamento retributivo spettante secondo la normativa di legge e/o contrattuale italiana.
Si ricorda, altresì, che la disciplina relativa all’imponibile previdenziale sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui sopra non riguarda:
– i giornalisti operanti nell’ambito dei Paesi comunitari (Unione Europea), per i quali in materia di sicurezza sociale si applicano i Regolamenti (CE) n. 884/2004 e n. 987/2009 e successive modificazioni ed integrazioni. Si ricorda che, oltre all’Italia, fanno parte dell’Unione Europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (e territori d’oltre mare), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Romania e Ungheria;
i giornalisti impiegati nei Paesi dello spazio SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e in Svizzera, per i quali operano i suddetti Regolamenti di sicurezza sociale europei;
per le sole assicurazioni oggetto di convenzione, i giornalisti impiegati nei seguenti Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Repubblica di Corea, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex-Jugoslavia (limitatamente a Repubblica Serba, Repubblica del Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord e Repubblica di Bosnia-Erzegovina), Principato di Monaco, San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay, Stati Uniti d’America, Venezuela e Vaticano.
Per quanto riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, uscito dalla U.E. (cosiddetta Brexit), si fa presente che è stato concluso un accordo, il “Trade and Cooperation Agreement o TCA” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020), che disciplina, tra l’altro, i casi di distacco dei lavoratori in tale Paese. Al riguardo, si segnala che sono in corso degli approfondimenti e che saranno – a breve – fornite apposite indicazioni.
Regolarizzazione contributiva periodo gennaio – marzo 2021
I datori di lavoro che per i periodi di paga di gennaio, febbraio e marzo 2021 – nelle more della individuazione delle retribuzioni convenzionali in oggetto – hanno assoggettato a contribuzione valori retributivi difformi da quelli sopra indicati, potranno regolarizzare tali periodi entro i termini della presentazione della denuncia contributiva DASM riferita al mese di Maggio 2021 (con scadenza 16 giugno 2021), senza aggravio di somme aggiuntive. Le differenze retributive da assoggettare a contribuzione per i predetti periodi potranno essere aggiunte alla retribuzione corrente aggiornata oppure inerite nel DASM come periodi arretrati.
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