INPGI – Circolare 27 marzo 2017, n. 3

Rinnovo del contratto di lavoro giornalistico Aeranti-Corallo/FNSI

La FNSI, con nota n. P/5168 del 10/03/2017, ha comunicato che in data 8/03/2017  è stato siglato, tra la Federazione stessa e l’AERANTI-CORALLO, il rinnovo del CCNL giornalistico che  regola il rapporto di lavoro tra i giornalisti e le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications).

Si fa presente che anche i datori di lavoro non aderenti alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate Organizzazioni Sindacali sono obbligati, agli effetti della determinazione e del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi minimi stabiliti dalla predetta disciplina collettiva.

Infatti, l’art. 2 – comma 25 – della legge 549/1995 ha disposto che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la stessa categoria, la retribuzione ai fini del calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

Nel caso dei giornalisti – limitatamente al settore  della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – ai fini della determinazione delle contribuzioni dovute all’INPGI ha valenza, quindi, il contratto stipulato tra la FNSI e l’AERANTI -CORALLO (Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per la categoria).

Ad ogni buon fine, si riportano i nuovi minimi contrattuali:

QUALIFICA CONTRATTUALE

RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE COMPRENSIVA DELL’EX INDENNITA’ DI CONTINGENZA

da1/05/2017da1/05/2018
TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI TV1.965,552.015,55
TELE-RADIOGIORNALISTA + 24 MESI RADIO1.535,131.585,13
TELE-RADIOGIORNALISTA – 24 MESI1.370,581.420,58
TELE-RADIO PRATICANTE1.370,581.420,58

Per quanto riguarda, infine, le modifiche apportate agli articoli 41 e 42 del CCNL in oggetto, per quanto attiene agli adempimenti contributivi nei confronti dell’INPGI, si ricorda che le quote di contribuzione, poste a carico del datore di lavoro, versate a favore del Fondo di previdenza complementare e della Casagit  devono essere assoggettate al contributo di solidarietà nella misura del 10% (articolo 9 bis del D.L. n. 103/91, convertito dalla Legge n. 166/91).

Le aziende interessate dalle disposizioni di cui ai punti precedenti devono procedere all’aggiornamento della procedura DASM (versione 5.3.7), che sarà disponibile nel sito www.inpgi.it – sezione notizie per le aziende – entro il 07/04/2017.