INPGI – Circolare 30 ottobre 2020, n. 10
Articolo 27 del decreto-legge 14/08/2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud
La medesima disposizione ha previsto esplicitamente che con riferimento al personale giornalistico il beneficio contributivo sia concesso dall’INPGI.
Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il beneficio è riconosciuto, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, qualora “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
La concessione del beneficio contributivo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
L’accesso al beneficio è consentito in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Pertanto, l’agevolazione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono occupati i giornalisti. Di conseguenza, le aziende con sedi operative in più regioni potranno usufruire del beneficio per i soli giornalisti occupati nelle suddette aree territoriali svantaggiate.
Misura dello sgravio contributivo.
L’esonero, come detto, è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l’assicurazione infortuni. Non è previsto un limite individuale di importo all’esonero. Di conseguenza, il beneficio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della applicazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di decontribuzione.
Si ricorda, in particolare, che non possono essere oggetto di sgravio – ove dovute – le seguenti contribuzioni:
ASSICURAZIONE | Aliquota datore lavoro | NOTE |
---|---|---|
Fondo Integrativo “ex fissa” | 1,50% | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Addizionale Fondo Integrativo “ex fissa” | 0,35% | Dovuto soltanto per i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal CNLG FIEG/FNSI (Vedi Circolare INPGI n. 4 del 19/02/2015). |
Contributo per gli ammortizzatori sociali | 0,50% | Dovuto dalle Aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge n. 416/81, anche con meno di 15 dipendenti (vedi Circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009 ). |
Contributo assicurazione Infortuni | 11,88 €. | Q.ta fissamensile dovuta per tutti i giornalisti iscritti, a prescindere dal CCNL applicato. Ridotta a 6,00 euro per rapporti di lavoro ex Artt. 2 e 12 CNLG con retribuzione inferiore al minimo contrattuale di redattore + 30 mesi (Vedi Circolare INPGI n. 7 del 26/06/2009 ). |
Si precisa che l’agevolazione è applicabile per il periodo, previsto dalla norma in oggetto, intercorrente trail 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Condizioni per l’accesso allo sgravio contributivo
La misura agevolativa spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia in essere che instaurandi, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alpossesso della regolarità contributivae delle seguenti ulteriori condizioni:
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’agevolazione contributiva prevista all’articolo 27 del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, si configura quale misura che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.
Si ricorda che la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da COVID-19;
- siano concessi entro il 30 giugno 2021.
Ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di cui all’art. 27 in oggetto trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Come previsto dal comma 3 del citato art. 27 del D.L. n. 104/2020, “ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale sugli aiuti di Stato”, l’amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l’INPS eper quanto di competenza l’INPGI, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Modalità di esposizione dei dati nella procedura DASM.
Il beneficio contributivo sarà richiesto direttamente nella procedura DASM.
L’Istituto, entro il 12 novembre 2020, rilascerà una versione aggiornata della procedura DASM, con le indicazioni per la fruizione del beneficio contributivo in oggetto.