INPGI – Circolare n. 4 del 27 giugno 2023
Versamento contributi minimi 2023
Si comunica che il 31 luglio p.v. scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2023. Si ricorda che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata) che nel corso dell’anno 2023 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
In base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2023, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2023 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2018.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) prevede che, per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2023 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario. Si precisa che l’eventuale titolarità di trattamenti pensionistici a favore dei superstiti (pensioni di reversibilità e/o indiretta) e gli assegni previsti a favore dei ciechi e degli invalidi civili non danno luogo alla riduzione del contributo minimo.
Gli importi dovuti per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tipo contributo | Contributo minimo ordinario | Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale | Contributo minimo ridotto per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto |
Reddito minimo di riferimento | 2.361,33 | 1.180,66 | 2.361,33 |
Contributo Soggettivo (12%) | 283,36 | 141,68 | 141,68 |
Contributo Integrativo (4%) | 94,45 | 47,23 | 94,45 |
Contributo di maternità | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
Totale contributo minimo 2023 (*) | 402,71 | 213,81 | 261,03 |
(*) Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Il pagamento dei predetti contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
Ente = P
Provincia = (lasciare vuoto)
Codice tributo = G001
Codice identificativo = 22222
Mese = 01
Anno di riferimento = 2023.
Qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907. In questo caso è indispensabile che nella causale del versamento sia indicato “AC 2023 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Si ricorda che non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2023 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Si evidenzia, inoltre, che i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2023 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2023 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività, dal versamento del contributo minimo.
Si ricorda che, questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell’anno 2023 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi. Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l’anno 2023 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2024), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.
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