INPGI – Circolare n. 5 del 27 giugno 2023
Iscritti all’INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.Lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi
Come noto, l’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo decreto attuativo (DM 25/05/2001, Pubblicato nella G.U. 14 giugno 2001, n. 136) prevede che per i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di sindaci, di presidenti di provincia, di presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, di assessori provinciali e di assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali, gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato.
Si precisa che – a seguito del pronunciamento di alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), nonché del conforme parere reso dal Ministero dell’Interno in data 9/04/2014 (parere n.15900/TU/086 del 9 aprile 2014)
– “l’art. 86, secondo comma, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal primo comma si astenga del tutto dall’attività lavorativa;
circostanza che il lavoratore autonomo ha l’onere di comprovare rilasciando all’ente locale un’attestazione in cui dichiara la sospensione dell’attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all’ente previdenziale”.
Di conseguenza, il giornalista che in ragione della carica di Amministratore locale non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta all’INPGI (ex Gestione previdenziale separata).
Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta all’INPGI è posto a carico dell’Amministrazione locale.
A tal fine, si segnala che il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetarie – utili per la copertura assicurativa annua – è pari a 17.504,00 euro. Di conseguenza, in base alle vigenti aliquote contributive, le corrispondenti quote di contribuzione sono le seguenti:
A) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma (Partita IVA, Ritenuta d’acconto, cessione diritto d’autore, Società tra Professionisti).
Tipo contributo | Contributo minimo ordinario | Contributo minimo ridotto per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale al 31/07/2023 |
Reddito Minimo Annuo | 17.504,00 | 17.504,00 |
Contributo Soggettivo minimo | 283,36 | 141,68 |
Contributo Integrativo | 94,45 | 47,23 |
Contributo di Maternità | 24,90 | 24,90 |
Contributo aggiuntivo | 1.817,12 | 1.958,80 |
Totale contributo annuo 2023 | 2.219,83 | 2.172,61 |
B) Giornalisti che abbiano sospeso lo svolgimento di attività autonoma mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati).
Tipo contributo | Contributo minimo ordinario |
Reddito Minimo Annuo | 17.504,00 |
Contributo IVS (26%) | 4.551,04 |
Contributo Prestazioni temporanee (2,00%) | 350,08 |
Totale contributo annuo 2023 | 4.901,12 |
A tal fine, le Amministrazioni interessate potranno effettuare, entro il 31/12/2023, il versamento delle quote contributive dovute – anche frazionate in quote mensili – mediante bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI ed acceso presso il Banco BPM, al seguente recapito:
IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
Al fine di una corretta imputazione dei versamenti effettuati è indispensabile che nella causale del bonifico siano indicati i seguenti dati del giornalista: “2023 – Nome e Cognome – data di nascita – Dlgs 267/2000”. In ogni caso, al fine di evitare disguidi, si chiede di inviare – anche a mezzo fax 068578264 o PEC contributi@inpgi.legalmail.it – una comunicazione di avvenuto versamento, con i dati identificativi del giornalista interessato.
Per il versamento del contributo in oggetto, Le Amministrazioni interessate – in alternativa al bonifico bancario – potranno utilizzare anche il Modello F24-EP sul quale dovranno:
– nel campo “Sezione” indicare il valore “P” che identifica l’INPGI;
– nel campo “Codice tributo/causale” indicare la “G267”;
– nel campo “Codice” non indicare nulla;
– nel campo “Estremi identificativi” indicare il codice: “22222”
– nel campo “Riferimento A” indicare: “0001”;
– nel campo “Riferimento B” indicare “2023”
– nel campo “Importi a debito versati” indicare l’importo versato.
Nel caso in cui per il pagamento sia utilizzato il modello F24-EP è necessario che l’Amministrazione interessata comunichi all’INPGI (PEC: contributi@inpgi.legalmail.it ) il nominativo del giornalista per il quale si è provveduto al versamento.
Si ricorda che i giornalisti per i quali l’Amministrazione locale abbia provveduto al versamento della contribuzione minima – ancorché abbiano sospeso l’attività professionale – sono, comunque, tenuti all’invio della comunicazione reddituale all’INPGI, da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre di ogni anno, ed al pagamento – entro i termini previsti – delle contribuzioni a saldo, connesse all’eventuale reddito professionale conseguito in periodi dell’anno diversi da quelli oggetto di sospensione dell’attività.
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