INPGI – Circolare n. 7 del 5 settembre 2024

Comunicazione redditi conseguiti nel 2023

Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2023 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 30 settembre 2024. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

– libero-professionale con Partita IVA;

– come attività “occasionale”;

– come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;

– mediante cessione di diritto d’autore.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito https://denunciags.inpgi.it/ , già attivo dal 29 luglio 2024, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).

Si ricorda che l’art. 3 del vigente Regolamento INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo – compreso l’eventuale contributo aggiuntivo – non risulti inferiore al 12% (ridotto al 6% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (per l’anno 2023 pari a 17.504,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa – rapportata al predetto importo minimo – ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Si precisa che il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.

Si ricorda che l’importo del contributo a saldo dovuto, così come elaborato dalla procedura online, dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024. Tuttavia, in fase di inserimento dei propri dati reddituali, il giornalista potrà richiedere che il pagamento sia dilazionato in tre rate mensili, a partire sempre dal 31/10/2024.

Si evidenzia, inoltre, che:

– Assenza di reddito professionale: sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale – non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2023. In tal caso, il giornalista interessato – pur dichiarando l’assenza di reddito autonomo – può procedere al versamento del contributo minimo e aggiuntivo utile all’acquisizione dell’anzianità contributiva riferita all’anno 2023, ovvero dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così, di fatto, la posizione assicurativa per il solo anno 2023.

– Cessazione dello svolgimento dell’attività professionale: coloro i quali hanno cessato lo svolgimento dell’attività giornalistica libero professionale entro il 31/12/2022 possono sospendere gli adempimenti contributivi INPGI per il 2023 e seguenti, compilando ed inoltrando all’INPGI l’apposito modulo di cessazione. In tal caso, l’inoltro di tale comunicazione entro il 30/09/2024 esonera il giornalista dall’invio della comunicazione reddituale in oggetto.

– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: si ricorda che non sono tenuti all’invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che in precedenza è stato assicurato INPGI per altra attività libero professionale (partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione diritti d’autore, ecc.) che non vi avesse ancora provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione (modulo: Dichiarazione di attività).

Si ricorda, infine, che l’art. 8 del vigente Regolamento prevede, nei casi in cui l’inoltro della comunicazione reddituale sia effettuato oltre i termini di scadenza (per l’anno 2023 il 30/09/2024), l’addebito di una apposita sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Riepilogo delle sanzioni per ritardata Comunicazione Reddituale
Periodo di presentazione (successiva al 30/09/2024)Importo sanzione
Ridotta (*)Intera
Dal 1 ottobre  al 30 ottobre € 7,08  € 14,16
Dal 31 ottobreal 29 novembre€ 14,16€ 28,33
Dal 30 novembreal 29 dicembre€ 21,25€ 42,50
Dal 30 dicembre 2024 in poi€ 28,33€ 56,67

(*) la sanzione “ridotta” si applica agli iscritti all’Albo da meno di 5 anni ed ai titolari di pensione.

Modalità di compilazione della comunicazione reddituale

Quadro “A” – dati anagrafici:

I campi presenti in tale quadro sono precompilati.

Nel caso in cui gli stessi risultino variati è necessario darne tempestiva comunicazione all’Istituto, compilando il modulo online, presente nell’Area riservata del sito Area Iscritti

Quadro “B” – dati reddituali:

B1 – Reddito NETTO:

Per la determinazione del reddito netto occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modello UNICO/2024 e/o Modello 730/2024, dove sono riportati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2023:

UNICO 

2024

RIGO RE23 Reddito professionale netto (RE6 meno RE20) 
RIGO RL32 Altri redditi netti di lavoro autonomo da utilizzo opere ingegno (RL25 meno RL31) 
RIGO RL19 Reddito netto (RL15 [colonna 2] meno eventuali spese RL15 [colonna 3) 
RIGO RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazione fra artisti e professionisti
RIGO LM6-LM9 Reddito netto nel Regime dei minimi (Il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, ma al lordo dei contributi previdenziali), deve essere riportata la differenza tra l’importo del rigo LM6 e quello del rigo LM9. 
RIGO LM34-LM37 Reddito netto nel Regime forfettario (il reddito da assoggettare deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali), deve essere riportata la differenza tra l’importo del rigo LM34 e quello del rigo LM37. 
730/2024RIGO 5 Altri redditi (prospetto di liquidazione del modello 730/2023 – riepilogativo IRPEF) 

Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi derivanti da attività diversa da quella giornalistica.

Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri corrisponde al reddito professionale netto che va indicato in corrispondenza della casella B1 e sul quale sarà calcolato il contributo soggettivo;

– nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);

– nel caso in cui il reddito netto risultasse superiore al massimale, fissato per l’anno 2023 a € 113.520,00, il contributo soggettivo verrà comunque calcolato considerando tale importo massimo imponibile;

– nel caso in cui eventuali compensi per attività di Co.Co.Co. già assoggettati a contribuzione INPGI risultassero uguali o superiori al massimale, va comunque dichiarato il reddito da attività libero professionale, a prescindere dall’entità dello stesso. In tal caso sono dovuti esclusivamente il contributo di maternità ed il contributo integrativo del 4% calcolato su tutti i corrispettivi lordi derivanti da attività libero professionale.

B2 – Reddito lordo:

Per la determinazione del reddito lordo occorre prendere in considerazione gli importi indicati nei seguenti righi dei Modelli UNICO/2024 e 730/2024, dove sono dichiarati i compensi da lavoro autonomo prodotti nell’anno 2023:

UNICO 2024RIGO RE6 Totale compensi da attività professionale 
RIGO RL25 Proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno 
RIGO RL15 Compensi derivanti da attività non esercitata abitualmente (colonna 2) 
RIGO LM2 Totale componenti positivi (Redditi con Regime dei minimi) 
RIGO LM22 Totale componenti positivi riferiti all’attività giornalistica autonoma (colonna 3) 
UNICO 2024(società di persone)RIGO RE6 Corrispettivi derivanti da attività professionale svolta in forma associata (rapportata alla quota di partecipazione, quadro RO) 
730/2024RIGO D3 Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno (codice 1) 
RIGO D5 Corrispettivi derivanti da attività non esercitata abitualmente (codice 2)

Per ogni rigo va considerato solo l’ammontare relativo ai compensi derivanti da attività giornalistica libero professionale escludendo, quindi, redditi derivanti da attività diversa da quella giornalistica.

– Il totale dei compensi da attività giornalistica autonoma ricavato dai suddetti quadri corrisponde al reddito professionale lordo che va indicato in corrispondenza della casella B2 e sul quale sarà calcolato il contributo integrativo;

– nel caso in cui il reddito risultasse negativo o pari a zero dovrà essere indicato comunque il valore numerico 0 (zero);

Coloro i quali non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi dovranno sommare gli imponibili di ciascuna certificazione rilasciata dai committenti ai fini della determinazione del reddito netto e del reddito lordo.

Quadro “C” – contributo aggiuntivo

La normativa vigente consente al giornalista di versare, a titolo volontario, un ulteriore quota di contribuzione, al fine di migliorare, incrementandola, la propria posizione assicurativa.

I giornalisti interessati ad incrementare il proprio montante contributivo devono indicare in questo spazio l’importo di contribuzione che intendono versare in aggiunta al contributo soggettivo obbligatorio, con un minimo del 5% del reddito netto.

Quadro “D” – assenza di reddito

Il presente quadro deve essere compilato esclusivamente dai giornalisti iscritti che non abbiano conseguito alcun reddito riconducibile ad attività giornalistica autonoma.

In questo quadro, il giornalista privo di redditi di natura giornalistica deve indicare se ha versato o meno la contribuzione minima. Nel caso in cui non l’abbia versata può avvalersi della facoltà di sospendere – limitatamente all’anno in questione – l’iscrizione all’INPGI, senza alcun obbligo di versamento.

Quadro “E” – modalità di versamento

I contributi dovuti e risultanti dall’elaborazione della comunicazione on line possono essere versati – a scelta del giornalista – in unica soluzione entro il 31 ottobre 2024, oppure in 3 rate mensili con scadenza il 31 Ottobre, il 30 novembre ed il 31 dicembre. La modalità prescelta dovrà essere segnalata in questo quadro, barrando con un flag l’apposita casella.

Si ricorda che le scadenze di pagamento che cadono di giorno festivo sono automaticamente prorogate al primo giorno feriale successivo.

Pagamenti: stampa del resoconto

Dopo aver inserito i dati reddituali il sistema consentirà di stampare un resoconto che include il dettaglio degli importi dovuti, le scadenze dei pagamenti ed il fac-simile del Modello F24 Accise con i dati che devono essere riportati per la corretta compilazione ed il pagamento.

Si ricorda che tale resoconto ha valore di attestato di avvenuta presentazione: si suggerisce quindi di stamparlo e conservarlo.

Il pagamento, sia in unica soluzione che a rate mensili, potrà essere effettuato mediante modello F24 accise o mediante bonifico bancario.

I pagamenti tramite bonifico dovranno essere eseguiti utilizzando i seguenti recapiti bancari:

BeneficiarioINPGI
IBANBANCO BPM IT 60 D 05034 11701 000000002907 
Causale (unica soluzione)SU 2023 (seguito da codice fiscale o posizione INPGI) 
Causale (rateale) S1 2023: 1^ rata del saldo 

S2 2023: 2^ rata del saldo 

S3 2023: 3^ rata del saldo 

(seguito da codice fiscale o posizione INPGI)