INPGI – Comunicato del 30 gennaio 2023
Provvedimenti adottati dall’Inpgi in relazione alle misure contenute nella Legge di bilancio per il 2023 in tema di recupero di crediti contributivi affidati ai concessionari della riscossione e notificati con “cartelle esattoriali”
Non applicazione della misura che prevede l’annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi dovuti per debiti di importo residuo, alla data del 31/12/2022, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015
Si comunica che l’INPGI, con delibera del Comitato Amministratore adottata in data 24 gennaio 2023, ha deciso di non applicare le disposizioni previste dall’art. 1, commi 227 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 229, della medesima legge.
L’Istituto, in particolare, preso atto che:
– l’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone – per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e gli enti pubblici previdenziali, quali gli enti di previdenza privatizzati – dispone l’annullamento automatico delle sanzioni e degli interessi di mora riferiti ai debiti di importo residuo, alla data del 31/12/2022, fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
– l’articolo 1, comma 229, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che i predetti enti possono avvalersi della facoltà di non applicare le disposizioni del comma 227, adottando il relativo provvedimento entro il 31 gennaio 2023 – nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti – comunicandolo entro la medesima data all’agente della riscossione e dandone, entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
considerato che:
– le suddette norme non prevedono alcun impegno da parte del debitore nell’effettuare il versamento del capitale dovuto;
– a fronte dell’annullamento delle sanzioni e degli interessi, l’Istituto dall’adesione a tale disposizione normativa non ne avrebbe alcun beneficio, in quanto – stante l’inerzia del debitore – l’azione esecutiva continuerebbe ad essere coltivata con la medesima procedura oggi in essere, permanendo quindi l’alea circa l’effettivo incasso;
– l’INPGI, al contempo, rinuncerebbe da subito all’introito a titolo di sanzioni ed interessi;
– ha ravvisato l’opportunità di non applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Applicazione del regime di definizione agevolata dei crediti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022
Si comunica che l’INPGI, con Delibera del Comitato Amministratore adottata in data 24 gennaio 2023, ha deciso di applicare le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 231 e ss., della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevedono la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere quanto dovuto a titolo a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora e di aggio, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
L’INPGI, in particolare,
– preso atto che l’articolo 1, comma 251, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che le disposizioni di cui ai commi 231 e ss. si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, tra i quali è ricompreso l’INPGI, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata;
– tenuto conto che la misura in esame comporta il vantaggio costituito dall’impegno del debitore di assolvere al pagamento dei propri debiti e, quindi, dalla certezza per l’ente previdenziale di veder incrementato il gettito contributivo e il venir meno del contenzioso;
ha deliberato di applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di riconoscere ai contributi versati con la predetta definizione agevolata la rivalutazione ai fini della determinazione del montante pensionistico a decorrere dalla data di adesione da parte degli assicurati alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
Allegato
Delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023, n. 7
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